Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Ma fino a che punto questa valutazione, compiuta dal giudice di merito, può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ha ribadito con chiarezza i confini del sindacato di legittimità, confermando l’ampia discrezionalità del giudice del merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il giudizio di comparazione tra le circostanze. Nello specifico, il ricorrente contestava la decisione dei giudici di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, anziché far prevalere le prime. La prevalenza delle attenuanti avrebbe, infatti, comportato una riduzione della pena inflitta.
Il Principio di Diritto sul Bilanciamento Circostanze
La questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione era se fosse possibile, in sede di legittimità, riconsiderare la valutazione operata dal giudice di merito sul peso delle diverse circostanze. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di sostituire il proprio giudizio a quello della Corte d’Appello, ritenendo più equa una diversa ponderazione degli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Con una motivazione netta, i giudici hanno riaffermato un principio consolidato nel nostro ordinamento giuridico.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il bilanciamento circostanze costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale giudizio sfugge al controllo della Cassazione (il cosiddetto sindacato di legittimità) a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. In altre parole, la Suprema Corte non può riesaminare i fatti e decidere se avrebbe bilanciato le circostanze in modo diverso.
Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha sottolineato che una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando il giudice si limita a ritenere che la soluzione dell’equivalenza sia la più idonea a garantire l'”adeguatezza della pena” inflitta in concreto. Nel caso di specie, le conclusioni della Corte d’Appello sono state giudicate “ragionate e argomentate” e, pertanto, “incensurabili”. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende impugnare una sentenza in Cassazione per questioni relative al bilanciamento circostanze non può limitarsi a sostenere una diversa interpretazione, ma deve dimostrare un vizio grave e palese nella motivazione del giudice, come l’illogicità manifesta o l’arbitrarietà. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena è da considerarsi definitiva.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, non è possibile contestare la valutazione nel merito. Il ricorso in Cassazione è consentito solo se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio, palesemente illogica o priva di motivazione sufficiente, non per un semplice disaccordo con la scelta operata.
Cosa si intende per motivazione sufficiente nel giudizio di bilanciamento delle circostanze?
Secondo l’ordinanza, una motivazione è considerata sufficiente anche quando il giudice si limita a ritenere che la soluzione dell’equivalenza tra circostanze opposte sia la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena concreta da infliggere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile su questo punto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15812 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME 4Ali,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze – in particolare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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