Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento operato da questa Corte con la sentenza 32796/24 della precedente ordinanza di inammissibilità dell’appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 20 giugno 2023, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, COGNOME NOME veniva condannato in relazione al reato di cui all’artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis e 62, n. 6, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 62 bis, 62 n. 6 e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla concessione delle suddette circostanze attenuanti in regime di sola equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (su contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Quanto alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, COGNOME Parenti, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01).
Nel caso di specie, tale giudizio di comparazione risulta congruamente motivato.
La Corte territoriale ha osservato, infatti, che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto, in ragione del comportamento colposo posto in essere dall’imputato, così dimostrando di aver preso in considerazione e valutato gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ed in particolare le caratteristiche della condotta e il grado della colpa (in sentenza si parla di «rilevante colpa…con la sua specifica condotta».
Non può, pertanto, ritenersi illogica la mancata valorizzazione, a tal fine, del dato dell’incensuratezza dell’imputato ovvero della presenza di ulteriori circostanze attenuanti, dovendosi ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2025
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