Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Conferma la Discrezionalità del Giudice di Merito
Il bilanciamento circostanze tra elementi che aggravano il reato ed elementi che lo attenuano è uno dei momenti più delicati nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in sede di legittimità solo in casi eccezionali. Analizziamo la vicenda per comprendere i limiti di tale sindacato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per un reato colposo, otteneva in appello una riforma parziale della sentenza. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la sussistenza di circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, decideva di considerarle equivalenti alla contestata aggravante. Di conseguenza, la pena veniva rideterminata ma non nella misura sperata dalla difesa.
L’imputato, tramite il suo legale, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la richiesta di far prevalere le attenuanti sull’aggravante, il che avrebbe comportato un’ulteriore riduzione della pena. Si contestava, in sostanza, la scelta della Corte d’Appello di optare per il giudizio di equivalenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e del tutto assertivo. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a prospettare deduzioni generiche, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità è uno dei motivi classici che portano alla declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni sul Bilanciamento Circostanze
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la propria giurisprudenza consolidata in materia di bilanciamento circostanze. Le Sezioni Unite hanno chiarito che le decisioni relative alla comparazione tra circostanze di segno opposto sono espressione di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.
Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello, a meno che quest’ultima non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta. Aveva infatti osservato che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, tenendo conto del comportamento colposo dell’imputato, caratterizzato da una “rilevante colpa” e dalla sua “specifica condotta”.
Questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non illogica, dimostrando che il giudice aveva preso in considerazione gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale per commisurare la pena. Pertanto, la decisione di non far prevalere le attenuanti, come la condizione di incensurato dell’imputato, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice, che deve calibrare la sanzione in base alla gravità concreta del fatto.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso per cassazione non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla quantificazione della pena o sul giudizio di comparazione tra circostanze. È necessario dimostrare, con argomenti specifici e puntuali, che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice sulla pena è insindacabile. In secondo luogo, la decisione conferma che anche una motivazione sintetica può essere considerata sufficiente, purché faccia riferimento a elementi concreti del fatto (come il grado della colpa) per giustificare la scelta operata nel bilanciamento delle circostanze.
Quando il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti può essere contestato in Cassazione?
Può essere contestato solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è sufficiente semplicemente non essere d’accordo con la valutazione, ma occorre dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d’Appello nel caso di specie?
Perché la Corte d’Appello ha giustificato la scelta dell’equivalenza tra le circostanze sulla base di elementi concreti, come la “rilevante colpa” e la “specifica condotta” dell’imputato. Questa motivazione è stata considerata congrua e non illogica, e quindi sufficiente a supportare la decisione discrezionale del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
- Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento operato da questa Corte con la sentenza 32796/24 della precedente ordinanza di inammissibilità dell’appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 20 giugno 2023, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, COGNOME NOME veniva condannato in relazione al reato di cui all’artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis e 62, n. 6, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 62 bis, 62 n. 6 e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla concessione delle suddette circostanze attenuanti in regime di sola equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
- Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (su contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Quanto alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, COGNOME Parenti, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01).
Nel caso di specie, tale giudizio di comparazione risulta congruamente motivato.
La Corte territoriale ha osservato, infatti, che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto, in ragione del comportamento colposo posto in essere dall’imputato, così dimostrando di aver preso in considerazione e valutato gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ed in particolare le caratteristiche della condotta e il grado della colpa (in sentenza si parla di «rilevante colpa…con la sua specifica condotta».
Non può, pertanto, ritenersi illogica la mancata valorizzazione, a tal fine, del dato dell’incensuratezza dell’imputato ovvero della presenza di ulteriori circostanze attenuanti, dovendosi ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2025
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