Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Napoli il 18/03/1955
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di assise di appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, emessa nei confronti di NOME COGNOME per i reati di omicidio aggravato e violazione della normativa in tema di armi, aggravati anche ai sensi dell ‘ art. 7 legge n. 203 del 1991, per aver agevolato il clan camorristico denominato Torino, alla pena di anni nove mesi quattro di reclusione, riconosciute all ‘ imputato la circostanza attenuante speciale della cd. dissociazione attuosa, nonché le circostanze attenuanti generiche con equivalenza.
Ritenuto che il motivo proposto ( vizio di motivazione in relazione all ‘ art. 69 cod. pen. perché il bilanciamento è stato attuato soffermandosi soltanto sul passato criminale di Torino, senza dare adeguato rilievo alla scelta collaborativa )
è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di motivi di censura, già devoluti alla Corte territoriale, disattesi con ragionamento non manifestamente infondato e immune da vizi di ogni tipo.
Rilevato , infatti, che il comportamento collaborativo, debitamente valutato in sede di merito, ha già portato alla concessione della circostanza attenuante speciale e alle circostanze attenuanti generiche e che, comunque, per giurisprudenza costante di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; n é va taciuta l’esistenza dell ‘ indirizzo secondo il quale, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 -01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249549).
Ritenuto che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025