Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10125  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione emessa in data 19 ottobre 2021, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME, con la quale l’imputato era stato condanNOME alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Barletta il 20 agosto 2018;
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, tramite il difensore, deduce l “errata applicazione della legge” per non avere dato la Corte di merito adeguata considerazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dall’imputato onde pervenire a un giudizio di comparazione delle circostanze nel senso della prevalenza (e non della equivalenza) delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata;
CONSIDERATO
che l’unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato, atteso il divieto normativo, posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. (nella specie contestata al ricorrente), disposizione riconosciuta come derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzioNOMErio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre •dente