Bilanciamento Circostanze: Quando le Attenuanti non Possono Prevalere sulla Recidiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema cruciale del diritto penale: il bilanciamento circostanze tra attenuanti generiche e recidiva reiterata. La decisione chiarisce i limiti imposti al giudice dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale, confermando un orientamento rigoroso che preclude la prevalenza delle circostanze favorevoli al reo in presenza di una specifica condizione di recidiva. Questo principio ha implicazioni significative sulla determinazione della pena per soggetti che hanno commesso reati in modo ripetuto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna a otto mesi di reclusione inflitta a un individuo per la violazione di una misura di prevenzione, reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. La sentenza, emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Trani, era stata confermata dalla Corte di Appello di Bari. Durante il processo di merito, al condannato era stata contestata la recidiva reiterata, ma erano state riconosciute anche le attenuanti generiche, giudicate però solo equivalenti all’aggravante e non prevalenti.
Il Ricorso in Cassazione e il delicato bilanciamento circostanze
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge. La tesi difensiva sosteneva che la Corte di merito non avesse adeguatamente valorizzato la condotta di collaborazione con la giustizia tenuta dall’imputato. Secondo il ricorrente, tale collaborazione avrebbe dovuto giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, con una conseguente riduzione della pena. Il nodo centrale del ricorso era, dunque, la corretta applicazione delle regole sul bilanciamento circostanze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un argomento puramente giuridico e insuperabile: il divieto normativo posto dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce espressamente che le circostanze attenuanti generiche non possono mai essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, come definita dall’articolo 99, quarto comma, dello stesso codice.
I giudici hanno chiarito che tale disposizione rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria del bilanciamento delle circostanze. Non si tratta di una norma irragionevole o arbitraria, ma di una scelta precisa del legislatore. La sua funzione non è quella di correggere sproporzioni nel trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare la particolare gravità della componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte penalmente rilevanti. In sostanza, la legge considera la recidiva reiterata un indicatore di pericolosità sociale tale da non poter essere “superato” dalle comuni attenuanti generiche, anche a fronte di una condotta collaborativa.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: di fronte a un imputato con recidiva reiterata, il potere discrezionale del giudice nel bilanciamento circostanze è limitato. Non è possibile concedere la prevalenza delle attenuanti generiche. La massima concessione possibile è il giudizio di equivalenza, che neutralizza l’effetto aggravante della recidiva ma non permette un’ulteriore diminuzione della pena. Questa decisione serve da monito sulla severità con cui l’ordinamento tratta la ripetizione dei reati, stabilendo una gerarchia precisa tra le circostanze che il giudice deve rispettare, indipendentemente da elementi fattuali come la collaborazione processuale.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 69, quarto comma, del codice penale pone un divieto normativo esplicito alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p.).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e quindi inammissibile perché si basava su una richiesta – la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata – che è direttamente contraria a una specifica norma di legge.
La collaborazione con la giustizia può sempre portare a una riduzione della pena in questi casi?
Anche se la collaborazione può essere valutata positivamente, nel caso di un imputato con recidiva reiterata, non può portare alla prevalenza delle attenuanti generiche. Il giudice può al massimo dichiarare l’equivalenza tra le circostanze, ma non la prevalenza delle attenuanti per ridurre ulteriormente la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il 20/08/1980
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione emessa in data 19 ottobre 2021, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Barletta il 20 agosto 2018;
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, tramite il difensore, deduce l “errata applicazione della legge” per non avere dato la Corte di merito adeguata considerazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dall’imputato onde pervenire a un giudizio di comparazione delle circostanze nel senso della prevalenza (e non della equivalenza) delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata;
CONSIDERATO
che l’unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato, atteso il divieto normativo, posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. (nella specie contestata al ricorrente), disposizione riconosciuta come derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre •dente