Bilanciamento Circostanze: Quando le Attenuanti non Possono Superare le Aggravanti
L’ordinanza n. 22193 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul bilanciamento delle circostanze nel diritto penale, in particolare per il reato di rapina. La Suprema Corte ha chiarito i limiti invalicabili posti dal legislatore alla discrezionalità del giudice, confermando che per alcune aggravanti non è ammessa alcuna flessibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di tentata rapina. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d’Appello sotto due profili.
### La Qualificazione Giuridica del Fatto
In primo luogo, l’imputato sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come tentato furto e non come tentata rapina. A suo dire, la Corte d’Appello avrebbe errato nella valutazione delle prove, in particolare riguardo all’accertamento delle lesioni che sono un elemento chiave per distinguere la rapina (che implica violenza o minaccia) dal furto.
### Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, il ricorrente lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. L’obiettivo era ottenere una pena più mite attraverso un giudizio di bilanciamento delle circostanze favorevole.
La Decisione della Cassazione sul bilanciamento circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette.
Sul primo punto, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio di merito. Non può, cioè, riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle precedenti istanze, a meno che non vi sia un palese travisamento della prova. In questo caso, i giudici di merito avevano già correttamente motivato la loro decisione sulla base delle risultanze probatorie, come il referto medico che attestava le lesioni.
Sul secondo punto, il più rilevante, la Corte ha evidenziato un contrasto insanabile tra la richiesta del ricorrente e la normativa vigente. Ha infatti richiamato l’articolo 628, quarto comma, del codice penale, il quale vieta esplicitamente il bilanciamento delle circostanze attenuanti (siano esse equivalenti o prevalenti) rispetto all’aggravante specifica prevista dal terzo comma, n. 3-bis dello stesso articolo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del nostro ordinamento processuale e sostanziale. Il primo è la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Suprema Corte non può entrare nel merito dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Richiedere una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’ è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale e riguarda il divieto di bilanciamento. Il legislatore, per reati di particolare allarme sociale come la rapina aggravata, ha deciso di sottrarre al giudice la discrezionalità di bilanciare le circostanze. Questo significa che la presenza di una specifica aggravante (in questo caso, quella prevista al n. 3-bis dell’art. 628 c.p.) impedisce che le attenuanti generiche possano neutralizzarne o diminuirne l’effetto sulla pena. Si tratta di una scelta legislativa precisa volta a garantire una risposta sanzionatoria più severa e certa per determinate condotte criminali. La Corte, citando anche una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha ricordato che la valutazione sulla comparazione delle circostanze, quando ammessa, è un tipico giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la rigidità della legge in materia di bilanciamento delle circostanze per alcuni gravi reati. La decisione della Cassazione chiarisce che le scelte del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio per determinate fattispecie non possono essere aggirate attraverso l’applicazione delle attenuanti generiche. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a formulare ricorsi in Cassazione basati su reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, evitando censure che mirano a una non consentita rivalutazione dei fatti di causa. Per i cittadini, la sentenza riafferma il principio di certezza del diritto, secondo cui a condotte particolarmente gravi corrisponde una sanzione penale che non può essere mitigata oltre i limiti stabiliti dalla legge stessa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e cambiare la qualificazione di un reato (es. da rapina a furto)?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità e non può procedere a una nuova valutazione delle prove, che è compito dei giudici di merito. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, o se c’è stato un travisamento della prova.
In caso di rapina aggravata, le circostanze attenuanti generiche possono essere considerate prevalenti sulle aggravanti?
No. Secondo l’ordinanza, che richiama l’art. 628, quarto comma, del codice penale, per alcune specifiche aggravanti del reato di rapina è previsto un divieto assoluto di bilanciamento. Ciò significa che le circostanze attenuanti non possono essere giudicate né prevalenti né equivalenti all’aggravante contestata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte d’appello di Lecce
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ne reato di tentata rapina in luogo di quello di furto tentato, è volto ad ottenere mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti, già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sull’oggettivo accertamento dell lesioni contenuto nel referto);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 628, quarto comma, cod. pen., che vieta il bilanciamento in termini di equivalenza o
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggrav di cui al terzo comma, n. 3-bis), dello stesso articolo;
che il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e recidiva implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitri ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dove ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia l ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in con (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili in qu sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.