Bilanciamento Circostanze e Recidiva: Quando le Attenuanti non Possono Prevalere
Il bilanciamento circostanze è uno strumento fondamentale nel diritto penale, che consente al giudice di personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, la sua applicazione non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’esistenza di un divieto assoluto di far prevalere le attenuanti in presenza di una recidiva qualificata, confermando la rigidità della legge su questo punto.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Prevalenza delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante della recidiva contestata. L’appellante sperava, attraverso il riconoscimento delle attenuanti, di ottenere una riduzione della pena, ma la sua richiesta si è scontrata con un preciso sbarramento normativo.
Il Divieto di Bilanciamento Circostanze con la Recidiva Reiterata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non solo privo di specificità, ma anche manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede nel richiamo all’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto esplicito: le circostanze attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata, descritta nell’articolo 99, quarto comma, del codice penale.
Questo significa che, di fronte a un soggetto che commette nuovamente un reato dopo precedenti condanne, il potere discrezionale del giudice nel bilanciamento circostanze viene drasticamente limitato. La legge impone una presunzione di maggiore pericolosità sociale che non può essere superata dalla valutazione di elementi a favore del reo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero in “palese contrasto con il dato normativo”. La norma che pone il divieto, infatti, non è mai stata dichiarata incostituzionale. I giudici hanno spiegato che rientra pienamente nelle prerogative del legislatore stabilire delle deroghe al principio generale del bilanciamento. Tali scelte legislative possono essere sindacate solo se trasmodano nella “manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio”, eventualità che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Citando precedenti giurisprudenziali conformi, la Cassazione ha rafforzato l’idea che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata rappresenta una scelta politica e criminale ponderata, volta a sanzionare più severamente chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conferma del Rigore Normativo
La declaratoria di inammissibilità ha avuto come conseguenza non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. L’ordinanza rappresenta un’importante conferma del rigore con cui l’ordinamento giuridico tratta la figura del recidivo reiterato. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: il meccanismo del bilanciamento circostanze trova un limite invalicabile nella volontà del legislatore di punire con maggiore fermezza la perseveranza nel crimine, escludendo ogni possibilità di clemenza basata sulle attenuanti.
È sempre possibile per un giudice considerare le attenuanti generiche più importanti della recidiva?
No. L’ordinanza chiarisce che la legge (art. 69, quarto comma, cod. pen.) vieta espressamente al giudice di far prevalere le circostanze attenuanti sulla specifica aggravante della recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.).
La norma che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è costituzionale?
Sì. La Corte di Cassazione, citando precedenti sentenze, afferma che questa norma non è mai stata dichiarata incostituzionale. Rientra nelle scelte del legislatore stabilire deroghe al bilanciamento delle circostanze, a meno che tali scelte non siano manifestamente irragionevoli o arbitrarie.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un motivo considerato in palese contrasto con la legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 08/08/1974
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (v. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.