Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati nel processo penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13858/2024) ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito in questo ambito gode di un’ampia discrezionalità e può essere contestata solo in casi eccezionali. Analizziamo la decisione per capire la portata di questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto a un’aggravante specifica prevista dal Codice della Strada. In sostanza, chiedeva uno sconto di pena più consistente.
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva optato per un giudizio di equivalenza tra le circostanze contrapposte. Questa scelta era stata motivata sulla base di due elementi chiave: la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e la particolare pericolosità della sua condotta. Secondo i giudici di merito, non vi erano elementi positivi ulteriori a favore dell’imputato che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Bilanciamento Circostanze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto costituisce una valutazione tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione (il cosiddetto sindacato di legittimità) a meno che non risulti viziata da palese illogicità o da mero arbitrio.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse adeguata, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato elementi negativi concreti (precedenti e pericolosità) per negare la prevalenza delle attenuanti, fondando la loro decisione su un apparato argomentativo solido e pertinente.
Le motivazioni
La Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata. Si è affermato che una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando, per giustificare la soluzione dell’equivalenza (e non della prevalenza delle attenuanti), si limita a evidenziare l’assenza di ulteriori elementi positivi di valutazione a favore dell’imputato. Non è necessario, quindi, un’argomentazione complessa e dettagliata. Basta che il giudice esprima in modo chiaro le ragioni che lo hanno portato a quella determinata scelta, ancorandole a elementi concreti emersi durante il processo.
Il potere discrezionale del giudice di merito nel bilanciamento circostanze è, pertanto, molto ampio. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e la personalità dell’imputato, ma può solo censurare un ragionamento che appaia manifestamente errato o arbitrario, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei limiti del ricorso in Cassazione in materia di commisurazione della pena. Per contestare con successo il bilanciamento circostanze operato da un giudice di merito, non è sufficiente manifestare un semplice dissenso rispetto alla valutazione compiuta. È invece necessario dimostrare un vizio logico grave e palese nella motivazione della sentenza. In assenza di tale vizio, la decisione del giudice di merito, supportata da una motivazione anche sintetica ma coerente, rimane insindacabile. Questa pronuncia ribadisce la centralità e l’autonomia del giudizio di merito nella personalizzazione della sanzione penale.
Un imputato può contestare in Cassazione il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Il semplice disaccordo con la valutazione del giudice non è un motivo valido per il ricorso.
Quali elementi può considerare il giudice per negare la prevalenza delle attenuanti?
Il giudice può basare la sua decisione su elementi concreti come la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato e la pericolosità della condotta, come avvenuto nel caso di specie. Anche la semplice assenza di ulteriori elementi positivi a favore dell’imputato può essere una motivazione sufficiente.
È necessaria una motivazione particolarmente dettagliata per giustificare il bilanciamento delle circostanze?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente una motivazione che giustifichi la scelta in modo logico e coerente, anche se concisa. Non è richiesto un’analisi approfondita di ogni singolo elemento, ma che il percorso logico seguito dal giudice sia comprensibile e non arbitrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, cod. strada.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell’imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza; l’esistenza di plurimi precedente penali a suo carico e la pericolosità della condotta.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre idente