Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Fissa i Paletti
Il tema del bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti è un nodo cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti entro cui questa valutazione, tipica del giudice di merito, può essere contestata in sede di legittimità. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato proprio su questo punto, ribadendo un principio consolidato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza operato dai giudici di merito tra le circostanze attenuanti generiche, concesse all’imputato, e le aggravanti contestate. Secondo la difesa, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale sarebbe stata errata e ingiusta, meritando una riforma da parte della Suprema Corte.
La Decisione sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: le statuizioni relative al bilanciamento circostanze costituiscono una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Questo significa che la scelta di considerare le attenuanti equivalenti, prevalenti o subivalenti rispetto alle aggravanti è una prerogativa dei giudici di primo e secondo grado, i quali sono chiamati a valutare nel concreto tutti gli elementi del caso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che tale valutazione discrezionale sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non si verifichino due condizioni specifiche. Il giudizio della Cassazione può intervenire solo qualora la decisione del giudice di merito sia priva di una motivazione adeguata oppure sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente a giustificare la scelta operata. Non essendo emerso alcun elemento di manifesta illogicità o arbitrarietà, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che contestare il bilanciamento circostanze in Cassazione è un’impresa ardua. Non è sufficiente sostenere che il giudice di merito avrebbe potuto decidere diversamente; è necessario dimostrare un vero e proprio ‘vizio’ nel ragionamento che ha condotto a quella decisione. La pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a censurare errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso su questo punto devono essere formulati con estremo rigore, evidenziando in modo inequivocabile l’eventuale arbitrarietà o illogicità della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
No, di regola non è possibile. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito (primo e secondo grado) e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
Cosa si intende per ‘valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito’?
Significa che la decisione su come bilanciare le circostanze è lasciata all’apprezzamento del giudice che ha esaminato direttamente le prove e i fatti del processo. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato con una motivazione logica e coerente.
In quali casi la Corte di Cassazione può annullare una sentenza per un errato bilanciamento delle circostanze?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione palesemente illogica, contraddittoria, o del tutto assente, oppure se risulta essere frutto di un puro arbitrio, non basato su alcun criterio legale o fattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17302 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME VINCENT ANTHONY CUI CODICE_FISCALE nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Nei! NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciariento in termini di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 6), sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il ConsJ9fier2 estensore
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