Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39812 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONTESILVANO il DATA_NASCITA
NOME la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME l sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che confermava la responsabilità degli imputati pe la partecipazione, la COGNOME con ruolo apicale, ad un’associazione per delinquere finalizz alla commissione di delitti contro il patrimonio e il solo COGNOME anche per il reato di capo 17) e, stante la maturata prescrizione dei reati-fine addebitati, rimodulava il trattame sanzioNOMErio;
rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con motivazione che presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; che, infatti, la senten impugnata alle pagg. 19 e segg. ha dato conto degli elementi che fondano la responsabilità della ricorrente per il capo 1), rimarcandone il ruolo gestorio, palesato dall’atti individuazione delle vittime delle truffe, realizzate con il coinvolgimento di altri sodal contraffazione degli assegni utilizzati per i fittizi pagamenti; dalla disponibilità di u appartamenti utilizzati quale base logistica del sodalizio; quanto alla sussiste dell’aggravante relativa al numero degli associati, la prospettazione difensiva manifestamente infondata, trattandosi di circostanza di natura oggettiva che si comunica a tutti i partecipi che ne siano stati consapevoli ovvero l’abbiano ignorata per colpa, secondo coordinate ermeneutiche dettate dall’art. 59, comma 2 cod.pen.; nella specie la consapevolezza della consistenza numerica dei partecipi da parte della ricorrente emerge dal ruolo organizzativo svolto in seno al sodalizio, dai contatti qualificati (anche affettivi) esponenti di vertice del gruppo, dalla diretta partecipazione alla consumazione di plurim illeciti di volta in volta realizzati in concorso con coimputati legati da sperimentato vi all’associazione, attese le risultanze esposte dalla sentenza impugnata alle pagg. 20-22; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il ricorso di COGNOME NOME formula doglianze manifestamente infondate in quanto l’avvenuto bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante ex art. 99, comma 4, cod.pen. nel senso dell’equivalenza e la conseguente assenza di un concreto aumento di pena a tale titolo non contrasta con l’applicazione dell’aggravante soggettiva con la produzione degli effetti tipici delle aggravanti ad effetto speciale sui term prescrizione, come espressamente previsto dall’art. 159, commi 2 e 3, cod.pen.; che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene con orientamento costante che il giudizio di equivale tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l’applicazione della recidiva, rilevan ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante dev ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tip aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri
quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (tra molte, Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271 – 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore