Bilanciamento Circostanze: i Limiti del Giudizio della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del proprio operato in materia di determinazione della pena, chiarendo quando e come può intervenire sul bilanciamento circostanze effettuato dai giudici di merito. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la discrezionalità del giudice e i limiti del sindacato di legittimità.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava, in particolare, la valutazione operata dai giudici riguardo al trattamento sanzionatorio. Nello specifico, la critica si concentrava sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e, più in generale, sulla dosimetria della pena applicata.
La Decisione sul bilanciamento circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione impugnata adeguatamente motivata e immune da vizi logici. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito ha adempiuto al proprio obbligo motivazionale, spiegando in modo coerente le ragioni alla base della determinazione della pena.
Motivazione Implicita e Formule Sintetiche
Un punto cruciale della decisione riguarda il tipo di motivazione richiesta. La Cassazione ha ricordato il suo consolidato orientamento, secondo cui in tema di valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti o per il giudizio di comparazione, è ammissibile sia una motivazione implicita sia l’uso di formule sintetiche, come ad esempio l’espressione “si ritiene congrua”. Ciò che conta è che la decisione non sia il risultato di un puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Il Ruolo del Giudice di Merito
La pronuncia sottolinea come il bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti, effettuato secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, rientri nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può censurare tale valutazione solo ed esclusivamente quando essa si riveli manifestamente irragionevole o arbitraria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e la personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva motivato la scelta di considerare le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La decisione si fondava su una valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta dalla presenza di precedenti penali specifici. Questa argomentazione, secondo la Suprema Corte, è logica, coerente e sufficiente a sorreggere il giudizio di equivalenza, escludendo quindi qualsiasi arbitrarietà o illogicità che potesse giustificare un intervento in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione sulla pena e sul bilanciamento circostanze è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’imputato non può semplicemente lamentare la severità della pena, ma deve dimostrare un vizio logico manifesto o un’applicazione errata della legge nella motivazione del giudice. La declaratoria di inammissibilità, come in questo caso, comporta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare come un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione può intervenire solo se il giudizio di comparazione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
È sufficiente una motivazione sintetica per giustificare la pena decisa da un giudice?
Sì, la giurisprudenza ammette la cosiddetta “motivazione implicita” o l’uso di formule sintetiche (come “si ritiene congrua”), purché la decisione non appaia illogica o arbitraria alla luce degli atti processuali.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 100)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Cort non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censura cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivatamente reputato attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. equivalenti alle contestate aggravanti in ragione della riscontrata negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti specifici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Conlfre estensore ./N, Il Presideryte /