Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3001 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 11/08/1987
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Palermo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte d’appello di Palermo, dopo aver riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ha confermato la sentenza con cui il 30 maggio 2022, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di tentato furto, condannandolo alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed C 140,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Per quanto di interesse, il Tribunale aveva escluso l’aggravante contestata (art. 625, n. 7, cod. pen.), bilanciando le attenuanti generiche con la recidiva reiterata e specifica.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Affidandosi a due motivi il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., non ha poi proceduto né ad operare il bilanciamento, né a rideterminare la pena finale in senso a lui più favorevole, né ad offrire motivazione alcuna di tale decisione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Secondo un risalente orientamento interpretativo, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, la conferma da parte del giudice dell’impugnazione dell’esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dai commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 255660 01; conf., Sez. 4 n. 11369 del 30/11/2023, dep. 2024, Eretta, non mass.; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281805 – 01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020; COGNOME, Rv. 279712; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254262; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, COGNOME, Rv. 254261; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248457).
Pertanto, la decisione di confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze, in esito all’impugnazione, deve essere sorretta da adeguata motivazione.
4.2. Nel caso in esame la Corte d’appello ha riconosciuto anche l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale il divieto di prevalenza sul recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., n. 141 del 21 giugno 2023).
Non altrettanto è accaduto per il divieto di prevalenza in relazione alle attenuanti generiche (nel senso della manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522 – 01).
Si è dunque in presenza di una ipotesi di concorso della recidiva reiterata con più circostanze attenuanti, di cui solo per una opera il divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen. (art. 62-bis cod. pen.); rispetto, invece, all’altra attenuante (art. 62, n. 4, cod. pen.), pur non sussistendo analogo divieto, la Corte territoriale non ha speso alcuna argomentazione nel confermare la pena determinata dal Tribunale.
Il nuovo giudizio di comparazione dovrà quindi essere scisso in due momenti: una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali (ancora) vige il divieto, bisognerà poi applicare la diminuzione sulla pena base per l’altra circostanza, se ritenuta prevalente (in questi termini Sez. 5, n. 33992 del 23/05/2024, Conti, non mass.; Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 30053 del 06/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C., Rv. 283968 – 01).
L’esito di tale giudizio dovrà in ogni caso essere sorretto da adeguata motivazione.
Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2024
Consigli re estensore
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