Bilanciamento Circostanze e Recidiva: I Limiti del Giudizio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di bilanciamento circostanze. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito, e un ricorso basato su una mera divergenza di valutazione, specialmente in presenza di recidiva, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per rapina (art. 628 c.p.) e altri reati, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nel giudizio di bilanciamento circostanze effettuato dai giudici di secondo grado. L’imputato, in sostanza, non condivideva il modo in cui erano state pesate le circostanze a suo carico rispetto a quelle a suo favore.
La Valutazione del Bilanciamento Circostanze e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi, che definiscono chiaramente il perimetro dell’intervento della Suprema Corte in questa materia.
L’impatto della Recidiva Reiterata
In primo luogo, la Corte evidenzia come il giudice di merito abbia correttamente applicato l’articolo 69, comma 4, del Codice Penale. Questa norma stabilisce che, in caso di recidiva reiterata (cioè quando l’imputato ha già commesso più reati in precedenza), le circostanze attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti sulle aggravanti. Il giudice può al massimo ritenerle equivalenti, come avvenuto nel caso di specie. Questa regola normativa pone un limite invalicabile alla discrezionalità del giudice, rendendo la doglianza dell’imputato priva di fondamento legale.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
In secondo luogo, e questo è il punto di maggiore interesse generale, la Cassazione ricorda che il giudizio di comparazione tra le circostanze è un’attività tipica del giudice di merito. Si tratta di una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713/2010). Secondo tale principio, per giustificare la scelta di equivalenza tra le circostanze, è sufficiente una motivazione che la ritenga la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta. Non è richiesta un’analisi analitica e dettagliata di ogni singolo elemento, ma una giustificazione che dimostri l’assenza di irragionevolezza. La decisione della Corte territoriale, avendo rispettato questo standard, è stata ritenuta incensurabile.
le conclusioni
La pronuncia ha conseguenze pratiche rilevanti. Chi intende impugnare una sentenza per motivi legati al bilanciamento circostanze deve essere consapevole che le possibilità di successo sono estremamente ridotte se non si è in grado di dimostrare un vizio palese e macroscopico nella motivazione del giudice di merito. Un semplice disaccordo con la valutazione effettuata non è sufficiente. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro. Questo rende un ricorso infondato non solo inutile, ma anche economicamente svantaggioso.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, ma solo verificare che non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico e che sia sorretta da una motivazione sufficiente.
Che peso ha la recidiva reiterata nel bilanciamento delle circostanze?
Secondo la legge (art. 69, comma 4 c.p.), la recidiva reiterata impedisce al giudice di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti su quelle aggravanti. Al massimo, possono essere ritenute equivalenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51845 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51845 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 25/11/1972
avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 29/01/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di LIVORNO, in data 13/01/2015, nei confronti di NOME confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
In primo luogo devesi considerare che la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione de disposto normativo di cui all’art. 69 comma 4 CP considerando la recidiva reiterata.
E comunque, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato d legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorre da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzio dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della p irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019