Bilanciamento Circostanze: No alla Prevalenza delle Attenuanti sulla Recidiva Reiterata
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27249 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti, con particolare riferimento all’ipotesi di recidiva reiterata. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice penale.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di ricorso si fondava su una presunta violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione) da parte dell’articolo 69, comma 4, del codice penale.
Nello specifico, la difesa sosteneva l’illegittimità della norma nella parte in cui vieta al giudice di considerare le circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99, comma 4, del codice penale.
La Disciplina del Bilanciamento Circostanze e la Recidiva
Il bilanciamento circostanze è quel meccanismo che permette al giudice di soppesare le circostanze a favore e a sfavore dell’imputato per commisurare la pena in modo equo e proporzionato al caso concreto. Tuttavia, la legge pone un limite preciso: quando un imputato è un recidivo reiterato, le circostanze attenuanti generiche non possono mai essere considerate prevalenti, ma al massimo equivalenti all’aggravante.
Il ricorrente ha contestato questa regola, ritenendola una deroga irragionevole al principio di personalizzazione della pena, che imporrebbe una valutazione caso per caso senza vincoli normativi così stringenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Secondo gli Ermellini, la norma contestata non viola alcun principio costituzionale. La decisione di vietare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata rappresenta una scelta ponderata del legislatore.
Questa scelta non determina una manifesta sproporzione nel trattamento sanzionatorio, ma si limita a dare il giusto peso a un elemento soggettivo di particolare gravità: la plurima ricaduta del reo in condotte criminali. In altre parole, la legge intende valorizzare, seppur in misura contenuta, la pericolosità sociale dimostrata da chi, nonostante le precedenti condanne, persevera nel commettere reati.
La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza costante e consolidata sull’argomento, citando precedenti decisioni che hanno già escluso l’illegittimità costituzionale della norma in questione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato della Cassazione, chiudendo la porta a tentativi di rimettere in discussione la regola sul bilanciamento circostanze in presenza di recidiva reiterata. La conseguenza pratica è chiara: il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza la legittimità della scelta legislativa di trattare con maggior rigore chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere, limitando la discrezionalità del giudice nel bilanciamento a favore dell’imputato.
È possibile che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No, l’ordinanza conferma che l’art. 69, comma 4, del codice penale vieta espressamente al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva reiterata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava unicamente su una questione di legittimità costituzionale che la stessa Corte ha già ripetutamente giudicato ‘manifestamente infondata’ in passato, seguendo un orientamento consolidato.
La norma che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è incostituzionale?
No, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, questa norma non è incostituzionale. Si tratta di una scelta del legislatore che non crea una sproporzione nella pena, ma serve a valorizzare la componente soggettiva del reato, ovvero la tendenza del soggetto a commettere nuovi crimini nonostante le precedenti condanne.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda unicamente su una asserita illegittimità costituzionale dell’ad 69 comma 4 cp per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., quando di contro questa Corte, co orientamento costantemente ribadito (Sez. 6, n. 16487 del 3 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 4587 del 01/12/2023, dep. 2024, Rivera, Rv. 285939) ha ‘ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del detta disposizione in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferi una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condot trasgressive di precetti penalmente sanzionati rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.