Bilanciamento Circostanze e Recidiva: Quando le Attenuanti non Possono Prevalere
Nel diritto penale, la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma il risultato di una complessa valutazione che tiene conto di molteplici fattori. Tra questi, un ruolo cruciale è svolto dal bilanciamento circostanze, ovvero il confronto tra gli elementi che aggravano il reato e quelli che lo attenuano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire un’importante eccezione a questa regola generale, legata alla figura della recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere. L’imputato, già gravato da precedenti penali specifici, era stato riconosciuto colpevole sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. I giudici di merito, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, avevano ritenuto di doverle considerare equivalenti alla recidiva reiterata e all’altra aggravante contestata, senza quindi operare una diminuzione della pena.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, il che avrebbe comportato una pena più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul bilanciamento circostanze
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. La decisione si fonda su una norma precisa e inderogabile del codice penale: l’articolo 69, ultimo comma. Questo articolo stabilisce una regola chiara per il bilanciamento circostanze in presenza di una specifica forma di recidiva.
In particolare, la legge vieta al giudice di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti su quelle aggravanti quando all’imputato è contestata la recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Nel caso di specie, l’imputato si trovava esattamente in questa condizione. Pertanto, la decisione dei giudici di merito di considerare le circostanze al massimo equivalenti non solo era corretta, ma rappresentava l’unica opzione legalmente percorribile. Il ricorso dell’imputato si scontrava, quindi, con un divieto normativo esplicito, rendendo la sua doglianza priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la discrezionalità del giudice nel bilanciare le circostanze del reato trova un limite invalicabile di fronte a situazioni di particolare allarme sociale, come quella rappresentata dalla recidiva reiterata. Questa previsione legislativa mira a garantire un trattamento sanzionatorio più severo per chi dimostra una persistente inclinazione al crimine, impedendo che le attenuanti possano vanificare l’effetto delle aggravanti. Per il ricorrente, la conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della palese infondatezza del suo appello.
In un processo penale, le circostanze attenuanti possono sempre essere considerate più importanti di quelle aggravanti?
No. Come chiarito dalla Corte, l’articolo 69 del codice penale pone un limite specifico: in caso di recidiva reiterata, è vietato al giudice considerare le circostanze attenuanti come prevalenti rispetto a quelle aggravanti.
Cosa ha impedito, nel caso specifico, la prevalenza delle attenuanti?
La prevalenza delle attenuanti è stata impedita dalla condizione di recidiva reiterata dell’imputato, come previsto dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Questa condizione attiva il divieto di prevalenza sancito dalla legge.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha basato il suo appello su questo punto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 17/03/1984
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Genova aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di lesio personali aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere e, concesse l circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva reitera infraquinquennale e all’aggravante contestata, l’aveva condannato alla pena ritenut di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al bilanciament delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza invece che d prevalenza, è manifestamente infondato ostandovi il divieto di cui all’art. 69, ult comma, cod. pen., ai sensi del quale nei casi di recidiva di cui all’art. 99, comma cod. pen. vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenut circostanze aggravanti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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