Bilanciamento Circostanze: Quando la Confessione non Basta a Ridurre la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti, specialmente quando l’imputato è reo confesso. La Suprema Corte ha confermato la condanna per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’arma, respingendo le doglianze della difesa che lamentava una sottovalutazione della confessione resa. Questa decisione sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito del giudice.
I Fatti del Processo e la Condanna
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di reati di notevole gravità, tra cui tentato omicidio aggravato, e condannato a una pena di nove anni e quattro mesi di reclusione. I giudici di merito avevano concesso le circostanze attenuanti generiche, ma le avevano ritenute solo equivalenti, e non prevalenti, rispetto all’aggravante contestata e alla recidiva. Questo giudizio di equivalenza è stato il fulcro del successivo ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Bilanciamento Circostanze
La difesa ha impugnato la sentenza d’appello lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero dato il giusto peso alla confessione dell’imputato. Si sosteneva che la confessione fosse stata ‘depotenziata’, ovvero considerata in modo riduttivo, portando a un mero giudizio di equivalenza nel bilanciamento circostanze, anziché a un giudizio di prevalenza delle attenuanti che avrebbe comportato una pena più mite.
La Confessione ‘Depotenziata’
L’argomento centrale della difesa era che essere reo confesso dovesse tradursi in un beneficio sanzionatorio più tangibile. Tuttavia, la valutazione del peso da attribuire a ciascuna circostanza, sia essa attenuante o aggravante, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve fornire una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: le censure che riguardano l’entità della pena e il giudizio di bilanciamento circostanze attengono al merito della decisione e non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Nel caso esaminato, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente, logica e immune da vizi manifesti.
Un Aspetto Interessante: La Liquidazione delle Spese delle Parti Civili
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalle parti civili. La Cassazione ha respinto tale richiesta, fornendo una motivazione chiara. Poiché il ricorso verteva esclusivamente su aspetti relativi al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento circostanze, materie su cui l’interesse delle parti civili è limitato, e dato che le stesse non avevano fornito alcun contributo argomentativo significativo (limitandosi a depositare conclusioni e nota spese), la Corte ha negato il rimborso. Questa decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere può essere censurato in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, circostanze non riscontrate nel provvedimento impugnato. La Corte d’Appello aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi, inclusa la confessione, pervenendo a un giudizio di equivalenza ritenuto congruo e ben motivato. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che la confessione, pur essendo un’importante circostanza attenuante, non garantisce automaticamente la prevalenza sulle aggravanti. La sua valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, la cui decisione sul bilanciamento circostanze è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e adeguata. La pronuncia chiarisce inoltre che la partecipazione della parte civile nel giudizio di legittimità, per dar luogo alla liquidazione delle spese, deve essere attiva e non meramente formale, specialmente quando l’oggetto del ricorso riguarda aspetti prettamente sanzionatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti riguardavano la valutazione della pena e il bilanciamento delle circostanze, che sono considerate questioni di merito. La Corte di Cassazione interviene solo per vizi di legittimità (errata applicazione della legge o motivazione illogica/mancante), non per riesaminare le valutazioni discrezionali del giudice di grado inferiore se queste sono, come nel caso di specie, adeguatamente motivate.
La confessione dell’imputato garantisce sempre una riduzione della pena?
No. Secondo quanto emerge dalla decisione, la confessione è un elemento che il giudice deve considerare come circostanza attenuante, ma non comporta automaticamente la sua prevalenza sulle circostanze aggravanti. La valutazione del suo peso nel bilanciamento complessivo è una decisione discrezionale del giudice di merito, che deve essere motivata.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di pagamento delle spese legali delle parti civili?
La richiesta è stata respinta per due ragioni principali: primo, il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, temi su cui l’interesse delle parti civili è considerato marginale; secondo, le parti civili non hanno fornito alcun contributo sostanziale al giudizio, limitandosi a depositare conclusioni scritte e una richiesta di liquidazione delle spese senza produrre memorie o svolgere considerazioni utili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 30/10/1998
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 26 gennaio 2024, per i reati di tentato omicidio aggravato, porto della pistola utilizzata per commetterlo e resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, con pene accessorie e condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato che la difesa, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi a due motivi (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e circa l’entità della pena – primo motivo; erronea applicazione di legge penale in riferimento all’art. 62-bis cod. pen. – secondo motivo) segnalando, in particolare, che l’imputato è reo confesso e che è stata depotenziata la confessione ai fini del giudizio di bilanciamento nel senso della mera equivalenza.
Viste le conclusioni scritte e la nota spese fatta pervenire dal difensore delle parti civili, avv. NOME COGNOME
Rilevato che i motivi proposti sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione, immune da illogicità manifesta, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Considerato, infine, che va respinta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, perché il ricorso attiene al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento operato in sede di merito; inoltre, nessun contributo hanno fornito le parti civili the, senza produrre memorie, né svolgere alcuna considerazione, si sono limitate a far pervenire conclusioni scritte e a chiedere la liquidazione delle spese (cfr. nel senso indicato, tra le altre, Sez. 4, n. 19748 del 17/04/2024, COGNOME Rv. 286517 – 02; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consi liere estensore
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Il Presidente