Bilanciamento Circostanze e Prescrizione: la Cassazione Chiarisce
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico ma di grande rilevanza pratica: l’impatto del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti sul calcolo della prescrizione del reato. La decisione chiarisce che un giudizio di equivalenza non ‘cancella’ l’effetto dell’aggravante ai fini del tempo necessario a prescrivere, un principio fondamentale per la difesa e l’accusa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per i reati di evasione e furto pluriaggravato in appartamento. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e operandone un giudizio di equivalenza con le circostanze aggravanti contestate. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, una volta ‘neutralizzate’ le aggravanti, il termine di prescrizione per il furto avrebbe dovuto essere calcolato nella sua forma base, e quindi sarebbe già decorso.
La Questione Giuridica: il Bilanciamento Circostanze
Il cuore della questione legale risiede nell’interpretazione dell’articolo 69 del codice penale, che disciplina il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando il giudice effettua il bilanciamento circostanze, può giungere a tre possibili esiti: la prevalenza delle attenuanti, la prevalenza delle aggravanti, o la loro equivalenza. La difesa sosteneva che l’equivalenza dovesse comportare la completa neutralizzazione degli effetti delle aggravanti, inclusi quelli relativi all’aumento del termine di prescrizione.
La Decisione della Corte sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di equivalenza non esclude la rilevanza di una circostanza aggravante, specialmente se ad effetto speciale, ai fini del calcolo della prescrizione.
Le motivazioni
La Corte spiega che una circostanza aggravante si considera ‘applicata’ non solo quando determina un aumento di pena, ma anche quando produce uno qualsiasi dei suoi effetti tipici. Nel caso del bilanciamento circostanze con esito di equivalenza, l’aggravante produce l’effetto di ‘paralizzare’ l’attenuante, impedendole di ridurre la pena. Questo è sufficiente per considerarla giuridicamente rilevante e, di conseguenza, per tenerne conto nel calcolo del termine di prescrizione.
Secondo la Suprema Corte, l’aggravante può considerarsi non applicata solo nel caso in cui le attenuanti vengano giudicate prevalenti. In tutte le altre ipotesi (prevalenza delle aggravanti o equivalenza), essa manifesta i suoi effetti e deve essere considerata per determinare il tempo necessario a estinguere il reato. Nel caso di specie, il termine prescrizionale si calcolava in dieci anni, a cui si aggiungevano due anni e mezzo per gli atti interruttivi, rendendo il reato non ancora prescritto al momento della decisione.
Le conclusioni
La decisione riafferma con forza che il giudizio di equivalenza tra circostanze non è un ‘colpo di spugna’ che cancella la natura e gli effetti giuridici delle aggravanti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva basata sulla prescrizione deve tenere conto di questo orientamento consolidato: solo una declaratoria di prevalenza delle attenuanti può ‘disinnescare’ l’effetto di un’aggravante sul termine prescrizionale. Il ricorso, giudicato palesemente dilatorio, è stato dichiarato inammissibile con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Quando le circostanze aggravanti e attenuanti si equivalgono, la prescrizione del reato si accorcia?
No. Secondo la Corte, anche in caso di giudizio di equivalenza, la circostanza aggravante (in particolare quella ad effetto speciale) rimane rilevante per calcolare il termine di prescrizione, determinandone l’allungamento.
In che modo il bilanciamento delle circostanze influisce sul calcolo della prescrizione?
Un’aggravante non viene considerata ai fini della prescrizione solo se le circostanze attenuanti vengono giudicate prevalenti. Se le circostanze sono equivalenti o se le aggravanti prevalgono, l’aggravante continua a produrre i suoi effetti sull’aumento del termine di prescrizione.
Cosa significa che un ricorso è manifestamente infondato?
Significa che le ragioni dell’appello sono così palesemente in contrasto con principi giuridici consolidati e pacifici da non richiedere un esame approfondito. Questo porta a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole dei delitti di evasione e di furto pluriaggravato in appartamento, condannandolo alla pena di giustizia previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle ritenute circostanze aggravanti.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, anche sotto il profilo processuale, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art.624 bis cod.pen. in quanto, neutralizzate le conseguenze penali delle circostanze aggravanti in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il reato doveva ritenersi prescritto in quanto i periodi di sospensione del dibattimento, indicati dal giudice di appello, non erano né pertinenti né determinati da impedimenti riferibili all’imputato ovvero al suo difensore.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in contrasto con il pacifico insegnamento del S.C. in relazione alla rilevanza del giudizio di bilanciamento di circostanze di segno opposto ai fini del compimento del termine prescrizionale.
Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che non è da ritenere applicata l’aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’eventuale riconosciuta attenuante sez.6, n.48891 del 20/09/2018 COGNOME, Rv.264701; sez.5, n.Magliano, Rv.283815).
Ne consegue che il termine prescrizionale si è compiuto dopo un decennio dalla consumazione del fatto reato, cui deve altresì essere computato il termine di due anni e mezzo ai sensi dell’art.161 comma 2 cod.proc.pen., di talchè il reato non risulta ancora prescritto.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore