Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUZONE NOME NOME a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 15 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 24 marzo 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato furto in abitazione, con le aggravanti bilanciate con il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.;
letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;
rilevato che I primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 56, ultimo comma, cod. pen. è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, evidenziato che la norma può trovare applicazione soltanto con riguardo ad un reato tentato, e non anche in relazione a quello consumato, come pacificamente risulta essere quello per cui si procede (pp 5 – 6 sentenza impugnata);
rilevato che, in tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità secondo il quale la diminuente del c.d. recesso attivo nel delitto tentato postula che l’agente si riattivi, interrompendo il processo d causazione dell’evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo (riconosciuta nella specie) presuppone che l’evento si sia già realizzato e che l’agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n. 40936 del 08/10/2009, Amato, Rv. 245560 – 01; Sez. 1, n. 7033 del 11/01/1996, Pietrzak, Rv. 205326 – 01);
considerato, quanto al secondo motivo, che la Corte ha motivato non solo con riguardo al limite imposto dall’art. 69, comma 4, cod. pen, e dall’art. 624-bis, comma 4, cod. pen., ma anche in relazione alla pessima biografia penale, costellata di precedenti proprio per furti in abitazione, escludendo quindi ogni possibile prevalenza delle attenuanti;
evidenziato, infatti, che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
considerato, quanto al terzo motivo, che i giudici di merito hanno prima proceduto al bilanciamento tra le circostanze non “rafforzate” e, riconosciutane l’equivalenza, hanno applicato la pena al minimo edittale quanto all’ipotesi di furto con l’aggravante c.d. rafforzata, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 – 01, proprio in relazione alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all’art. 625 cod. pen.);
ritenuto, quanto al quarto motivo, che oltre a mancare di confronto con le ragioni del diniego della sostituzione, non considera che la richiesta è stata formulata in termini del tutto generici, e dunque per tale ragione appare viziata da originaria inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’appellante aveva infatti l’onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti la concreta vicenda processuale (da ultimo, Sez. 4, n. 26830 del 02/07/2025, Ciciriello, non mass.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, COGNOME, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01); pertanto, il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo l’omessa risposta sul punto fornita dalla Corte territoriale (Sez. 4, Ciciriello, cit.; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01);
considerato, ancora, che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio (come nella specie: p. 7 sentenza impugnata), senza dovere addurre ulteriori e più analitiche
ragioni (Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725 – 01);
ritenuto, quanto al vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che la motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede (Sez. 7, n. 2898 del 12/12/2024, dep. 2025, Curatolo, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025