Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 05/08/2002
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la
violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorr per il reato di cui all’art. 628, commi 2 e 3 n.1, cod. pen., è riprodutt
doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridic da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi d
argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare il punto 1 della sentenza impugnata);
che è
manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in ordine all’art. 495 cod. pen. e, nello specifi
contesta l’assenza di prove che dimostrino in quale caso il ricorrente abbia forn false generalità. Orbene, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale
offerto una adeguata motivazione affermando condivisibilmente che, in caso di molteplici dichiarazioni tra loro contrastanti, di cui non si riconosce quale sia qu
veritiera, è comunque integrato il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (punto 3 sentenza impugnata);
infondate sono altresì le doglianze rivolte nei confronti della motivazion relativa al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizi comparazione tra circostanze, il quale non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutt mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazion tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irro in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda punto 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.