Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CIRPACI NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune dii`ensore, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6, cod. pen., ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, pur mantenendo fermo, in termini di equivalenza, il giudizio di bilanciamento espresso dal Tribunale che aveva riconosciuto soltanto le attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo comune ai ricorsi, che deduce la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili:
è manifestamente infondato, in quanto la pena detentiva edittale minima stabilita per il reato di furto pluriaggravato (pari ad anni tre di reclusione) non rientra nei limiti stabiliti dall’art. 131-bis cod. pen. per l’applicabilità dell’istit
è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pag. 2);
Considerato che il secondo motivo comune ai ricorsi, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché:
il giudice di appello, dopo aver riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagNOME da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660);
nella specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, con argomenti, privi di cadute di logicità, insindacabili in questa sede (pag.3), pervenendo, peraltro, a un trattamento sanzioNOMErio molto contenuto.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/2024