Bilanciamento Circostanze: La Discrezionalità del Giudice di Merito
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, Num. 28988 del 2024, offre un’importante lezione sul tema del bilanciamento circostanze nel processo penale. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività tipica del giudice di merito, il cui operato è difficilmente contestabile in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi di manifesta illogicità o arbitrarietà. Analizziamo insieme il caso per comprendere a fondo le ragioni della Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Potenza. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata e furto aggravato. Nel corso del giudizio di merito, i giudici avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le avevano considerate equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, senza quindi operare una diminuzione di pena.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Un vizio motivazionale e una presunta violazione di legge processuale riguardo all’utilizzabilità delle sue dichiarazioni confessorie.
2. Un’errata applicazione della legge penale in relazione al giudizio di bilanciamento circostanze tra attenuanti e aggravanti.
L’analisi del bilanciamento circostanze da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle dichiarazioni confessorie, i giudici hanno sottolineato come queste fossero state rese alla presenza del difensore e supportate da altri elementi di prova, con i quali il ricorrente non si era adeguatamente confrontato nel suo atto di impugnazione.
Il fulcro della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, quello relativo al bilanciamento circostanze. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata (tra cui le Sezioni Unite n. 10713/2010) per affermare che le statuizioni relative al bilanciamento ex art. 69 c.p. sono espressione di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di ritenere le attenuanti generiche equivalenti e non prevalenti in ragione della gravità del reato. Secondo la Cassazione, questa argomentazione è sufficiente e non presenta alcun profilo di illogicità. Il giudice di merito ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale, ponderando gli elementi a favore e contro l’imputato e giungendo a una conclusione motivata.
Inoltre, la Corte ha evidenziato una carenza fondamentale nel ricorso: la violazione del principio di autosufficienza. Il difensore non aveva allegato al ricorso i documenti che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad apprezzare diversamente la rilevanza delle circostanze generiche. Senza tali elementi, la Cassazione non aveva la possibilità di valutare la fondatezza della censura.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il giudizio sul bilanciamento circostanze è saldamente nelle mani del giudice di merito. Per poter contestare con successo tale giudizio in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione compiuta, ma è necessario dimostrare che essa sia viziata da un’irragionevolezza palese o da un’assenza totale di motivazione. L’onere della prova, anche attraverso il rispetto del principio di autosufficienza, grava interamente sul ricorrente, il quale deve fornire alla Suprema Corte tutti gli elementi per poter sindacare, nei ristretti limiti consentiti, la decisione impugnata.
Quando il giudizio di bilanciamento delle circostanze può essere contestato in Cassazione?
Può essere contestato solo se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione manifestamente illogica o arbitraria, oppure del tutto assente. Non è sufficiente che l’imputato semplicemente non condivida la valutazione effettuata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. In particolare, la critica al bilanciamento delle circostanze si scontrava con la natura discrezionale e adeguatamente motivata della decisione del giudice d’appello.
Cosa comporta la violazione del principio di autosufficienza del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non può valutare il motivo di ricorso. Se il ricorrente non allega gli atti e i documenti su cui si fonda la sua censura, i giudici di legittimità non hanno gli strumenti per verificare la fondatezza della doglianza, rendendo il motivo inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28988 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN E IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 4 ottobre 2023, confermava la decisione del Tribunale del medesimo capoluogo, pronunciata in data 19 dicembre 2022, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di rapina aggravata e furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti.
Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio motivazionale e la violaz della legge processuale che detta la regola di giudizio da osservare in materia di accertamento della responsabilità è manifestamente infondato in diritto, quanto a ritenuta inutilizzabilità spontanee dichiarazioni confessorie rese alla presenza del difensore, poste a corredo di una messe di differenti elementi di prova, con i quali il ricorso non si confronta.
Ritenuto altresì che il motivo di ricorso (replicato con i motivi aggiunti dell’Il april giugno u.s.) spiegato in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso, manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sor da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, com avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non po valutare come prevalenti le attenuanti generiche in ragione della gravità del reato), n difensore ha allegato al ricorso (nei termini di decadenza previsti dalla legge processuale), ai dell’autosufficienza dello stesso, i documenti dai quali la Corte di merito avrebbe dovuto tra argomento per apprezzare la rilevanza delle circostanze generiche, tale da renderle prevalenti sulle aggravanti (ad effetto speciale) contestate e riconosciute (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/202 Rv. 281085; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.