Bilanciamento Circostanze: Quando la Cassazione Non Può Intervenire
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale del diritto processuale penale: i limiti del controllo della Suprema Corte sul bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti. La decisione chiarisce che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente contestava specificamente il cosiddetto “giudizio di comparazione fra opposte circostanze”. In pratica, non era d’accordo con la decisione dei giudici d’appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, anziché far prevalere le prime, cosa che avrebbe portato a una pena più mite. La difesa sosteneva che tale valutazione fosse errata, chiedendone di fatto una nuova e più favorevole revisione alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul bilanciamento circostanze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, la Corte ha rigettato la richiesta dell’imputato, confermando la piena validità della decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (la n. 10713/2010). Il principio è il seguente: il bilanciamento circostanze è un’attività tipica del giudizio di merito, affidata alla valutazione discrezionale del giudice. Questo significa che il giudice di primo grado e d’appello ha il potere di soppesare gli elementi a favore e contro l’imputato per decidere se le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, viceversa, o se si equivalgono.
Questo potere discrezionale non è assoluto, ma il suo esercizio sfugge al controllo della Corte di Cassazione (il cosiddetto “sindacato di legittimità”) a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o basata su un ragionamento palesemente illogico, e sia priva di una motivazione sufficiente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato il giudizio di equivalenza come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta, fosse logica e sufficiente. Pertanto, la decisione era “incensurabile”, cioè non criticabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la netta distinzione tra il giudizio di merito, che accerta i fatti e valuta le prove, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge. L’implicazione pratica per la difesa è chiara: non è possibile presentare ricorso in Cassazione sperando semplicemente in una diversa e più favorevole valutazione delle circostanze. Per avere successo, un ricorso deve individuare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, dimostrando che essa è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto carente. Un semplice disaccordo con la conclusione del giudice di merito non è sufficiente e, come dimostra questo caso, può portare a conseguenze economiche negative per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
No, di regola non è possibile. Come chiarito dall’ordinanza, il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non per un semplice disaccordo sulla valutazione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i presupposti richiesti dalla legge. In questo specifico caso, il motivo del ricorso (la richiesta di una nuova valutazione delle circostanze) esulava dai poteri di controllo della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28969 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffici motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzi dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adegua della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); che le argomentate conclusioni espresse dalla Corte di appello sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr ‘sidente