Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a San Ferdinando di Puglia il 28.2.1967, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 10.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omesso giudizio di bilanciamento tra l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. e l’attenuante di cui all’art 62, n. 6 cod. pen., con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 18.5.2022, il GUP del Tribunale di Corno aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso e, ritenuta in suo favore la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che, con l’atto di appello, la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado per avere il GUP calcolato la pena invocando il divieto di bilanciamento tra la ritenuta attenuante e la aggravante contestata che, tuttavia, non è tra quelle per le quali opera il divieto stabilito al comma quinto dell’art. 628 cod. pen. e che, sul punto, la Corte territoriale è rimasta del tutto silente.
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno; segnala che la Corte di appello non ha in alcun modo preso in esame la doglianza difensiva che era fondata e da cui consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nei confronti del COGNOME si era proceduto per il delitto “… p. e p. dagl artt. 110, 81 cpv, 628 comma 1 e comma 3 n. 1 perché … con violenza e minaccia consistita nell’introdursi travisati e con scaldacollo all’interno della RAGIONE_SOCIALE. nel rivolgere alla proprietaria NOME, con tono minaccioso, le parole soldi, soldi, soldi, recandosi dietro il bancone e prelevando dal registratore di cassa i danari, si impossessavano della somma di euro 248,00 in contanti, spintonando quindi la parte lesa a riusciva ad azionare il pulsante d’allarme”.
Il GUP del Tribunale di Como, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato quanto al fatto di reato a lui ascritto, aveva calcolato la pena stimando congruo mantenere nel “… minimo edittale vigente” (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado) quella detentiva discostandosi invece, di pochissimo, dal minimo per quella pecuniaria; era partito perciò da anni 6 di reclusione ed euro
3.000 di multa, facendo perciò evidente riferimento al “minimo” contemplato al terzo comma, escludendo l’aumento per la recidiva ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. ed applicando invece, la riduzione per la attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen..
Con l’atto di appello (cfr., pag. 2) la difesa aveva segnalato l’errore in cui era caduto il giudicante partendo dalla pena per la rapina “aggravata” e, perciò, escludendo il giudizio di bilanciamento della riconosciuta attenuante con l’aggravante erroneamente ritenuta non bilanciabile ai sensi del comma quinto dello stesso art. 628 cod. pen..
Sul punto la Corte di appello non ha in alcun modo motivato.
Il collegio deve peraltro rilevare come la doglianza difensiva non potesse essere trascurata dal momento che le aggravanti contestate (e ritenute) nei confronti del COGNOME (ovvero quella del “travisamento” e quella dell’avere agito “in più persone riunite”) non sono tra quelle rispetto alle quali le attenuanti (diverse da quella prevista dall’art. 98 cod. pen.) “… non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti …”, con la conseguenza per cui, come nel caso di specie è avvenuto, “… le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Si impone, perciò, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che dovrà vagliare il motivo di censura articolato dalla difesa con l’atto di gravame ed operare il giudizio di bilanciamento sulla scorta di corrette premesse in diritto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22.11.2023