Bilanciamento Attenuanti Recidiva: Quando il Divieto di Legge Rende il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sul tema del bilanciamento attenuanti recidiva, specialmente in relazione a specifici reati come quelli in materia di stupefacenti. La pronuncia sottolinea come la presenza di un divieto imposto ex lege (cioè, direttamente dalla legge) possa rendere un motivo di ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile, con significative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti.
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il trattamento sanzionatorio. In particolare, si contestava il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche, riconosciute all’imputato, e la recidiva contestata. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare prevalenti le attenuanti, con una conseguente riduzione della pena. Si lamentava, quindi, l’eccessività della sanzione inflitta.
La Decisione della Corte sul Bilanciamento Attenuanti Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: il motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”.
Il cuore della pronuncia risiede nella constatazione che la richiesta del ricorrente non teneva conto di un “divieto ex lege”. La Corte Suprema ha evidenziato come, in determinate circostanze e per specifiche tipologie di reato e di recidiva, la legge stessa ponga dei limiti invalicabili alla discrezionalità del giudice nel bilanciare le circostanze del reato. Esiste, in altre parole, un divieto normativo che impedisce alle attenuanti generiche di prevalere sulla recidiva qualificata.
Di fronte a tale divieto legislativo, qualsiasi argomentazione contraria diventa priva di fondamento giuridico, rendendo l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, senza entrare nel vivo della questione sollevata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Il collegio ha rilevato che l’unico motivo di ricorso, centrato sul bilanciamento attenuanti recidiva e sulla conseguente eccessività della pena, ignorava completamente l’esistenza di un divieto normativo. Sebbene l’ordinanza non citi esplicitamente l’articolo di legge, è noto che l’articolo 69 del codice penale, in alcune sue formulazioni, vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su determinate aggravanti, inclusa la recidiva reiterata.
Questo divieto, imposto direttamente dal legislatore, sottrae al giudice il potere di valutazione discrezionale che normalmente esercita nel bilanciamento delle circostanze. Pertanto, la doglianza del ricorrente si scontrava con una barriera normativa insuperabile. Proporre un ricorso basato su una richiesta che la legge vieta espressamente equivale a presentare un’istanza priva di qualsiasi possibilità di accoglimento. La Corte, riconoscendo questa palese infondatezza, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione temeraria.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve basarsi su motivi giuridicamente ammissibili e non in contrasto con chiare disposizioni di legge. L’ordinanza serve da monito sulla necessità di un’attenta analisi normativa prima di impugnare una sentenza, specialmente in materie complesse come il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze. Ignorare un “divieto ex lege” non solo rende il ricorso destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La pronuncia, quindi, rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, che assicura l’osservanza della legge e sanziona i ricorsi palesemente infondati che intasano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto la richiesta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva si scontrava con un esplicito divieto stabilito dalla legge (divieto
ex lege).
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo del ricorso riguardava il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva. Il ricorrente sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, il che avrebbe portato a una pena più mite.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di prevalenza delle prime – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del divieto ex lege;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024