Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7044 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Castellammare di Stabia il 27/06/1987; COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il 18/01/1987; NOME nato a Castellammare di Stabia il 19/11/1974; COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il 16/05/1981; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 22/03/2024 della corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore di COGNOME NOME avv.to COGNOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 10 marzo 2023 del Gup del tribunale di Napoli con la quale, tra gli altri, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME erano stati condannati per reati ex artt. 74 e 73 del DPR 309/90, rideterminando la pena finale applicata.
Avverso la predetta sentenza COGNOME COGNOME, COGNOME MassimoCOGNOME COGNOME e COGNOME Domenico hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il rispettivo difensore, rappresentando ciascuno un unico motivo di impugnazione.
NOME NOME deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, in ragione di un travisamento per omissione delle dichiarazioni del ricorrente, siccome incensurato, con uno stile di vita ispirato al rispetto della legge, ed autore di un contributo per la formazione del quadro probatorio con ammissione degli addebiti e spiegazione del carattere episodico della sua caduta nel crimine. Il ricorrente avrebbe anche chiuso definitivamente i suoi rapporti con ambienti criminali.
COGNOME NOME deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, avanzata con richiesta di parametrare la pena rispetto a fatti più gravi oggetto di altre pronunzie di condanna della Corte di appello di Napoli, relative a vicenda inerenti una consorteria criminale che aveva promosso quella qui in esame per supervisionare le attività della varie piazze di spaccio di riferimento. Ciò perché, in tale peculia quadro, fatti più gravi non potrebbero essere puniti con pene meno pesanti di quelle applicate nel presente procedimento. Sarebbe erronea la motivazione della corte, nonché illogica, laddove ha ritenuto che i predetti fatti siano sovrapponibili a quelli qui in esame eppure suscettibili di pene più miti. Né sarebbe attinente la motivazione sulla condotta procedimentale del ricorrente, in quanto anche nell’altro procedimento gli appellanti si erano limitati alla semplice ammissione degli addebiti nell’ottenere peni più miti.
COGNOME NOME deduce il vizio di motivazione in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90, siccome carente e fondata su argomentazioni inconferenti e incoerenti rispetto alla posizione del ricorrente. Si osserva che con diverse sentenze di condanna relative a fatti sovrapponibili a quelli in esame e più gravi, le attenuanti generiche sarebbero state riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante ex art. 74 comma 4 del DPR 309/90. La sentenza impugnata sarebbe quindi carente di motivazione rispetto alla diversa logica punitiva di cui alle decisioni prima citate e improntate ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti citate. Nell’escludere il giudizio di prevalenza, la corte avrebbe dovuto espone le ragioni, e considerare il ruolo marginale del ricorrente. Inoltre, la prevalenza del giudizio invocato avrebbe dovuto fondarsi anche sulle
ragioni di gravame svolte in punto di riconducibilità della aggravante prima citata ed esposte in ricorso. Ma la corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive, limitandosi ad un ragionamento generico valevole indistintamente per tutti gli imputati.
COGNOME Salvato NOME deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla riduzione di pena ai sensi dell’art. 89 c.p., non avendo il collegi esaminato la ridotta capacità di intendere e di volere dell’imputato alla luce di una perizia depositata né ha ridotto conseguentemente la pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si precisano le ragioni del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’avv.to COGNOME COGNOME L’istanza è stata avanzata in udienza attraverso l’avv.to COGNOME che ha prodotto la fotocopia di un certificato medico riguardante l’impossibilità di partecipare al processo dell’avv.to COGNOME In proposito, precisato che, come risulta dal verbale di udienza, è stata accertata l’assenza di regolare invio della richiesta a mezzo di tempestiva pec, l’istanza deve considerarsi inammissibile, stante la previsione di cui all’art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l’obbligo per le parti di presentare l memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, senza, quindi, in ogni caso, il ricorso a fotocopie ( in tal senso, seppur con riguardo all’impedimento dell’imputato, Sez. 2 – n. 29182 del 18/09/2020 Rv. 279812 01; Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010 (dep. 24/03/2011) Rv. 249829 – 01; e in ordine all’impedimento per concomitante impegno difensivo, Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013) Rv. 256894 – 01). In tale prospettiva risulta del tutto irrilevante giuridicamente la riserva formulata dall’avv.to COGNOME sempre in udienza, di produrre, poi, l’originale del certificato medico, essendo necessario e ineludibile, come noto, che il giudice, e quindi la Corte nel caso di specie, decidano sulla base degli atti prodotti hic et nunc ovvero al momento della istanza, la quale, nel caso in esame e per le sue peculiarità, incidenti sul prosieguio o meno del processo, richiede una immediata decisione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso proposto da NOME NOME è inammissibile. Le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vito escluso dalla corte di appello in sede di elaborazione del giudizio di bilanciamento non ribaltano tale valutazione negativa, riducendosi alla mera affermazione di pentimento e di interruzione di ogni condotta e contatto criminale che viene fondata – quanto alla relativa prova – solo sul riferito intervenuto trasferimento stabile del nucle familiare e sulla lettera di disponibilità all’assunzione dell’imputato da parte di un
impresa operante presso La Spezia, senza che ad essa risulti seguita alcuna effettiva assunzione. Cosicchè, lo si ripete, non appare manifestamente illogica l’esclusione dell’intervenuto cambio di vita. Ad essa si aggiungono, per ulteriormente e coerentemente spiegare l’impossibilità di un giudizio di prevalenza della attenuante sulla contestata aggravante, il rilievo di un’ammissione di addebito intervenuta a fronte di un già consolidato compendio probatorio di tipo accusatorio, e l’assenza di alcuna forma di collaborazione nè di resipiscenza.
Riguardo al ricorso promosso da COGNOME Domenico, esso è inammissibile per l’assenza di elezione o di dichiarazione di domicilio dell’imputato anche solo nei termini specificati di recente dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Si ricorda in proposito che all’esito dell’udienza del 18 ottobre 2024 le Sezioni unite, alla luce dell’informazione provvisoria intervenuta, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni, come quella qui in esame, proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Peraltro, le deduzioni proposte appaiono analoghe a quelle sollevate con il motivo di COGNOME COGNOME qui respinto con argomenti che in caso di previa ammissibilità della censura andrebbero reiterati.
Quanto al ricorso promosso da NOME COGNOME esso è inammissibile perché riferito ad un motivo oggetto di rinunzia nel quadro del concordato intervenuto, con cui gli unici motivi non rinunziati sono stati quelli inerenti il citato giudizio di bilanciamento e la pena. In particolare, il ricorrente ha rinunziat agli altri motivi, tra cui quello sulla rinnovazione istruttoria mediante nuova perizi sulle sue capacità di intendere e di volere o, in subordine, mediante deposito di perizia già intervenuta in altro procedimento. Per cui le doglianze qui proposte, trovando fondamento nei motivi così rinunziati e come tali dichiarati già inammissibili dalla corte di appello, non possono essere esaminate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.