Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/02/1979
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
che l’unico motivo di ricorso, nella parte in cui censura il giudizio di ritenuto
responsabilità, è del tutto generico e non tiene neanche in conto l’intervenuta confessione degli addebiti da parte del ricorrente;
che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta l’eccessività della pena, è
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto
attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
che la censura inerente al giudizio di comparazione fra opposte considerato
circostanze, lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.