Bilanciamento attenuanti: la Cassazione conferma l’ampia discrezionalità del Giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto penale: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la valutazione operata dalla Corte d’Appello, la quale aveva giudicato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, senza escludere quest’ultima. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni considerate squisitamente di merito.
Il Fatto in Analisi
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in appello, alla pena di otto mesi di reclusione per un reato previsto dalla normativa sull’immigrazione. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici avevano concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole però equivalenti alla circostanza aggravante della recidiva, anziché prevalenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la mancata esclusione della recidiva e la scelta di un giudizio di mera equivalenza, che di fatto neutralizza l’effetto benefico delle attenuanti.
Il Principio del bilanciamento attenuanti secondo la Cassazione
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ribadito il suo consolidato orientamento. Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, disciplinato dall’art. 69 del codice penale, è un’attività che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., può essere contestata in sede di legittimità solo in casi eccezionali.
La censura è ammissibile unicamente quando la motivazione del giudice risulta essere frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”. Non è sufficiente che l’imputato proponga una diversa e, a suo avviso, più equa ponderazione degli elementi considerati. La Corte ha inoltre specificato che l’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche con la sola enunciazione dell’eseguita valutazione, proprio perché si tratta di un giudizio ampiamente discrezionale.
La Valutazione dei Precedenti Penali nel Giudizio di Equivalenza
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto adeguata. I giudici di secondo grado avevano infatti valorizzato i gravi precedenti penali dell’imputato. Secondo la sentenza impugnata, la condotta più recente era “espressione evidente dell’assoluta indifferenza rispetto a sanzioni già riportate”. Questa valutazione, secondo gli Ermellini, fornisce un resoconto esauriente delle ragioni che hanno portato a riconoscere la recidiva e a non far prevalere le attenuanti generiche, giustificando pienamente il giudizio di equivalenza.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. è espressione di un’ampia discrezionalità del giudice di merito. La sua valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo se viziata da palese illogicità o arbitrarietà. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua scelta di considerare le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, facendo leva sui gravi precedenti penali dell’imputato, interpretati come un sintomo di indifferenza verso le sanzioni. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a dar conto del ragionamento seguito, escludendo qualsiasi vizio censurabile in Cassazione.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che le possibilità di contestare con successo il bilanciamento delle circostanze in Cassazione sono estremamente limitate. L’imputato che intende farlo deve dimostrare un’irragionevolezza manifesta nella decisione del giudice di merito, e non semplicemente proporre una lettura alternativa degli elementi a suo favore. La decisione rafforza la centralità del ruolo del giudice di merito nella commisurazione della pena, riconoscendogli un margine di valutazione molto ampio, specialmente quando si tratta di ponderare elementi come la personalità e la storia criminale del reo.
Quando è possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti?
La valutazione del bilanciamento delle circostanze può essere contestata in Cassazione solo quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è sufficiente una semplice divergenza di opinioni sulla valutazione effettuata.
È necessaria una motivazione dettagliata per giustificare il bilanciamento delle circostanze?
No. Secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, anche la sola enunciazione di aver compiuto la valutazione soddisfa l’obbligo di motivazione, poiché si tratta di un giudizio che rientra nell’ampia discrezionalità del giudice.
Qual è stato l’esito del ricorso nel caso esaminato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a SYNEJ( NOMEIA) il DATA_NASCITA;79
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 4 aprile 2022, nei confronti del ricorrente, alla pena di mesi otto di reclusicne, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con la riduzione del rito, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, d. Igs. n. 25 luglio 1998 del 286.
Ritenuto che il motivo addotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all’operato bilanciamento nel senso della mera equivalenza) è inammissibile in quanto manifestamente infondato per aver denunciato asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato che, invece, ha dato esauriente conto delle ragioni della riconosciuta recidiva e dell’operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. (cfr. p. seconda della sentenza di appello ove si valorizzano i precedenti penali per reati gravi, rispetto ai quali la condotta da ultimo attuata è indicata come espressione evidente dell’assoluta indifferenza rispetto a sanzioni già riportate).
Rilevato, peraltro, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cessazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né va taciuta l’esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 – 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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