Bilanciamento Attenuanti e Recidiva: i Limiti Imposti dalla Legge
Il bilanciamento attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati nel processo penale, in quanto determina l’entità della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante chiarimento sui limiti che il giudice incontra in questo processo, specialmente quando l’imputato è recidivo. Analizziamo come la normativa vigente, in particolare l’articolo 69 del codice penale, possa precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva aggravata.
Il Caso in Esame: Furto Aggravato e la Richiesta di Prevalenza delle Attenuanti
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. La difesa non contestava la colpevolezza, ma si doleva del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, la quale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ma le aveva giudicate semplicemente equivalenti, e non prevalenti, rispetto alla recidiva contestata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale. L’obiettivo della difesa era ottenere uno sconto di pena maggiore, facendo sì che le attenuanti ‘pesassero’ di più rispetto all’aggravante della recidiva.
L’Analisi della Corte e il Bilanciamento Attenuanti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 69, ultimo comma, del codice penale. Questa norma disciplina proprio il bilanciamento attenuanti e aggravanti.
Il Divieto di Prevalenza Imposto dalla Legge
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la propria decisione. Non si trattava di una valutazione discrezionale errata, ma dell’applicazione di un preciso vincolo normativo. L’articolo 69, ultimo comma, c.p., vieta espressamente al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, c.p. (la cosiddetta recidiva reiterata specifica infraquinquennale).
In sostanza, di fronte a questa specifica e grave forma di recidiva, il legislatore ha posto un limite invalicabile: il giudice può al massimo considerare le attenuanti equivalenti all’aggravante, ma mai superiori.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un’interpretazione letterale della legge. I giudici hanno spiegato che la richiesta dell’imputato di far prevalere le attenuanti non era “attuabile in ragione del dettato normativo”. La decisione dei giudici di merito non era, quindi, illogica o carente, ma era l’unica possibile in base alla normativa vigente. Qualsiasi altra soluzione sarebbe stata contraria alla legge. Di conseguenza, il motivo di ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione, è stato ritenuto palesemente infondato, portando alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la discrezionalità del giudice nel bilanciamento attenuanti non è illimitata, ma è circoscritta da precisi paletti legislativi. In presenza di forme di recidiva considerate particolarmente gravi dal legislatore, come quella prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p., il margine di manovra del giudice si riduce drasticamente. Per la difesa, ciò significa che, in tali casi, è strategicamente inutile insistere sulla prevalenza delle attenuanti generiche, essendo una strada preclusa dalla legge. La decisione conferma la volontà del legislatore di applicare un trattamento sanzionatorio più severo a chi dimostra una spiccata e persistente inclinazione a delinquere.
Per quale motivo è stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato presentato per un vizio di motivazione, in quanto l’imputato sosteneva che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, e non solo equivalenti, rispetto all’aggravante della recidiva contestata, al fine di ottenere una pena più mite.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sulla recidiva?
No. Secondo la decisione della Corte, basata sull’art. 69, ultimo comma, del codice penale, è vietato considerare prevalenti le attenuanti generiche sulla specifica forma di recidiva contestata nel caso di specie (art. 99, comma quarto, cod. pen.).
Qual è stato l’esito finale del procedimento in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45389 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all’inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023