Bilanciamento Attenuanti: Quando un Ricorso in Cassazione è Troppo Generico?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica lamentela. Al centro della questione vi è il delicato tema del bilanciamento attenuanti e aggravanti, in particolare quando è presente la recidiva. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze. Secondo il ricorrente, le attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva contestata, e non meramente equivalenti. Tale prevalenza avrebbe dovuto comportare una pena più mite.
Il Bilanciamento Attenuanti e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una critica netta alla formulazione del motivo di ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione fosse generica e, soprattutto, non si confrontasse adeguatamente con le argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Questo passaggio è cruciale: non è sufficiente affermare che la pena sia eccessiva o che il bilanciamento sia errato. È necessario, invece, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziando le specifiche falle logiche o giuridiche che ne inficiano la validità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è chiara e diretta. Il ricorso è stato respinto perché non ha superato il vaglio di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la ‘puntuale esposizione dei criteri’ adottati dai giudici di merito nel motivare la loro decisione sul bilanciamento delle circostanze. Di fronte a una motivazione articolata della corte territoriale, una critica generica e assertiva non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
La genericità del motivo trasforma il ricorso in una sorta di terzo grado di giudizio sul merito, una funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, è giudice della legittimità, chiamata a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non a rivalutare i fatti o la congruità della pena nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi per cassazione dettagliati e tecnicamente ineccepibili. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la sentenza impugnata. In secondo luogo, la decisione conferma che la valutazione sulla misura della pena e sul bilanciamento delle circostanze è una prerogativa del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di vizi logici manifesti o di violazione di legge, che devono essere precisamente indicati nel ricorso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un costo significativo che sottolinea le conseguenze di un’impugnazione ritenuta infondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non si confrontava specificamente con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito per giustificare la pena e il bilanciamento tra attenuanti e recidiva.
Cosa si intende per ‘giudizio di bilanciamento’ in questo contesto?
Si riferisce alla valutazione del giudice nel soppesare le circostanze attenuanti (che riducono la gravità del reato, come le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.) e le circostanze aggravanti (come la recidiva). Il giudice può ritenerle equivalenti, prevalenti le une sulle altre, con effetti diretti sulla determinazione della pena finale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40783/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattamento sanzioNOME in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, non confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in part pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024