Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1980
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva dichiarato HARIM SLIMANE colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà d motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Cort d’appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il bilanciamento concesse attenuanti generiche e la recidiva deve risolversi con l’equivalenza, al luce del consistente peso della seconda.
4.La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell’incedere argomentativo segu nella sentenza impugnata. Sul punto, richiamati i principi sopra affermati quant all’onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena nel caso in cui stessa sia individuata al di sotto della media edittale, con specifico riferim al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che e costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di mer insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 -02; Sez. 1, n. 17494’del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181 -02, in cui si è ribadito che n incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giu di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. peno e gli altri dati significativi, apprezzati in modo lo coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto; Sez. 7, n. 1110 de 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 -01, in cui si è affermato che, per i
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carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenu specificare le ragioni che hanno• indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto ch
la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della part con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa)
5.Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elemen circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicu
rilevanza, quali la recidiva e il riconoscimento della responsabilità quando condotta era evidente, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione con la
rideterminazione della pena in ragione della condotta processuale collaborativa, stante la diversità dei due giudizi.
6.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025
La Cons gliera est.
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