Bilanciamento attenuanti: i limiti al sindacato della Cassazione
Il tema del bilanciamento attenuanti e aggravanti è un nodo cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione, specialmente in contesti complessi come i reati di associazione mafiosa. La decisione ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito, a patto che la sua motivazione sia logica e coerente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato per la sua partecipazione a un sodalizio armato di stampo mafioso, contestava la decisione dei giudici di secondo grado in merito alla gestione delle circostanze del reato. In particolare, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante specifica contestata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava essenzialmente su due doglianze:
1. Omessa specificazione nel dispositivo: Si deduceva che il dispositivo della sentenza d’appello non menzionasse esplicitamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la scelta dei giudici di considerare le attenuanti generiche semplicemente equivalenti all’aggravante dell’associazione mafiosa, anziché prevalenti. Secondo la difesa, questa decisione non era stata adeguatamente giustificata.
Il Bilanciamento Attenuanti secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, fornendo una chiara lezione sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Gli Ermellini hanno smontato entrambi i motivi di ricorso, riaffermando principi consolidati.
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha liquidato la questione come una ‘mera imprecisione’ formale, incapace di ledere concretamente i diritti dell’imputato e quindi non sufficiente a invalidare la sentenza.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di far prevalere le attenuanti generiche si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti giustificato il loro giudizio di equivalenza sulla base di due elementi precisi: l’incensuratezza dell’imputato e il suo ruolo secondario all’interno dell’organizzazione criminale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce l’esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito. Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica. La Corte ha specificato che non è necessaria un’analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 del codice penale; è sufficiente che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni che lo hanno portato a una determinata conclusione, sia essa di prevalenza, equivalenza o soccombenza delle attenuanti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale solido: la valutazione comparativa tra circostanze eterogenee è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare la coerenza logica e la correttezza giuridica del ragionamento seguito. Pertanto, un ricorso che si limiti a proporre una diversa ponderazione degli elementi già considerati dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione sottolinea l’importanza per i giudici di merito di fornire una motivazione, seppur sintetica, che renda trasparente il percorso logico seguito nel fondamentale processo di commisurazione della pena.
Quando il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione?
Il giudizio di bilanciamento non può essere riesaminato quando è congruamente motivato dal giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado se la motivazione è logica e non palesemente errata.
Una semplice imprecisione nel dispositivo di una sentenza la rende nulla?
No, secondo questa ordinanza, una mera imprecisione formale nel dispositivo che non si traduce in una lesione effettiva dei diritti dell’imputato non è sufficiente a invalidare la decisione.
Quali elementi può considerare il giudice per bilanciare le attenuanti generiche e l’aggravante di associazione mafiosa?
Nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto sufficienti a giustificare un giudizio di equivalenza (e non di prevalenza delle attenuanti) elementi come l’incensuratezza dell’imputato e il suo ruolo secondario all’interno del sodalizio criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 14/02/1964
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di Fonti Renato, con i qua deduce l’omessa specificazione nel dispositivo del riconoscimento delle attenuanti generiche, il vizio di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche prevalenti sull’aggravan dell’associazione mafiosa sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il primo motivo integra una mera imprecisione, che non si traduce in lesione dei diritti dell’imputato e secondo motivo si risolve in una richiesta di merito non deducibile, avendo i giudici giustifica il giudizio di mera equivalenza in considerazione della incensuratezza e del ruolo secondario svolto in favore del sodalizio armato di appartenenza;
considerato, infatti, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenu costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in s di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criter valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
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