Beni Culturali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso relativo al reato di ricettazione di beni culturali, stabilendo principi importanti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea come non sia possibile contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma solo sollevare questioni di pura legittimità. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di concorso in ricettazione di beni culturali, previsto dall’articolo 518-bis del codice penale. La pena inflitta dalla Corte d’Appello era di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. Un’altra imputazione per un reato connesso era stata invece dichiarata prescritta.
Contro questa sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre distinti motivi:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’elemento oggettivo del reato.
2. La mancata individuazione da parte della Corte d’Appello del tempus commissi delicti, ovvero del momento esatto in cui il reato sarebbe stato commesso.
3. Un’ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
La strategia difensiva mirava a scardinare la condanna su più fronti. Con il primo motivo, si contestava la sussistenza stessa del reato sotto il profilo materiale. Con il secondo, si lamentava l’incertezza sulla collocazione temporale dei fatti, un elemento che può avere ripercussioni significative in ambito penale. Infine, con il terzo motivo, si criticava la severità della pena, ritenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente negato il beneficio delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della condanna.
L’inammissibilità nel giudizio sui beni culturali
Il punto centrale del ricorso era tentare di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione degli elementi che avevano portato alla condanna, inclusa l’interpretazione delle prove e la valutazione della condotta dell’imputato. Tuttavia, come vedremo, questo approccio si è scontrato con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
La Decisione della Cassazione: Le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara motivazione per ciascuno dei punti sollevati dalla difesa. I giudici hanno stabilito che il primo e il secondo motivo non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che l’imputato non stava denunciando un’errata applicazione della legge, ma stava di fatto chiedendo alla Cassazione di riesaminare e reinterpretare le prove, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente motivato la responsabilità penale basandosi sulle circostanze accertate, sul valore culturale dei beni rinvenuti e sulla persistenza dell’imputato nella ricerca di oggetti simili.
Riguardo al secondo motivo, l’omessa individuazione del tempus commissi delicti è stata ritenuta irrilevante. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva dimostrato quale concreto interesse giuridico avesse a tale precisazione, anche alla luce della continuità normativa tra la norma contestata e la precedente legislazione in materia.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla concessione di tali circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni del diniego, evidenziando “l’assenza di elementi positivamente valorizzabili” a favore dell’imputato. La motivazione è stata quindi ritenuta sufficiente, logica e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Di conseguenza, i ricorsi basati su una diversa lettura delle prove o su una critica alla valutazione discrezionale del giudice (come la concessione delle attenuanti) sono destinati all’inammissibilità.
Per gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito sulla necessità di formulare i motivi di ricorso in Cassazione in termini di stretta legittimità, evitando censure che invadano l’ambito del merito. Per i cittadini, chiarisce che il processo ha delle fasi ben definite e che la valutazione dei fatti, una volta consolidata nei primi due gradi di giudizio con motivazioni adeguate, non può essere rimessa in discussione all’infinito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, materie che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere sempre contestata in Cassazione?
No, la decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso.
È sempre necessario che una sentenza individui la data esatta in cui è stato commesso un reato?
Non sempre. In questo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la mancata individuazione del ‘tempus commissi delicti’, dato che il ricorrente non ha specificato quale interesse giuridico concreto fosse stato leso da tale omissione e sussisteva una continuità normativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1515 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 110, 518-bis cod. p alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, essendo sta dichiarato prescritto in reato di cui all’art. 110, 707-bis cod. pen., articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento oggettivo del reato (primo motivo) nonché violazione di legge e vizi motivazione per non aver la Corte di appello individuato il tempus commissi delicti (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tratta sanzionatorio attesa la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (terzo motivo);
considerato che il primo motivo e il secondo motivo sono costituiti da mere doglianze punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di ap correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente attese le compless circostanze accertate in sede di controllo stante il valore culturale dei beni in suo possesso, a a fronte del suo persistere nelle ricerche di altri oggetti simili; né rileva, quanto al motivo di ricorso, l’omessa individuazione del tempus commissi delicti posto che il ricorrente non ha rappresentato alcun interesse ai fini dell’individuazione de qua, sussistendo continuità normativa rispetto alla condotta già punita ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. 22 novembre 2 n.42;
osservato che anche il terzo e ultimo motivo di ricorso espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da suffici non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, in quanto la Corte d’appello ha correttamente negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche attesa l’assenza di elementi positivamente valorizzabil ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.