Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32166 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Reggio Calabria il 21/02/1946; avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 marzo 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha disposto il dissequestro e la restituzione all’opponente delle monete ‘estere’ in sequestro, riferibili all’area di circolazione monetaria non italiana, confermando nel resto il provvedimento di confisca di cui al decreto di archiviazione del 07/06/2024.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 10, commi 3, lett. a), e 4, lett. b), e 13 d.lgs. n. 42 del 2004, in ordine alla configurabilità delle monete appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano, difettando la dichiarazione di interesse culturale.
In sintesi, la difesa deduce che le cose di interesse numismatico appartenenti ai privati rientrano nella categoria dei beni culturali qualora siano state dichiarate di interesse culturale dall’Amministrazione ovvero siano state ritenute avere carattere di rarità o di pregio. Nella fattispecie, la dichiarazione di interesse culturale non Ł intervenuta, neanche a seguito della relazione del consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero che si Ł limitato a ritenere tali reperti di valore archeologico, senza fare alcun riferimento alla rarità o al pregio degli stessi, ma richiamando soltanto l’art. 91 d.lgs. n. 42 del 2004 che stabilisce che le cose indicate dall’art. 10, da chiunque ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato, senza alcuna prova in ordine al sito archeologico da cui gli stessi proverrebbero.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alla configurabilità delle monete
– Presidente –
R.G.N. 14094/2025
appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano.
Deduce la difesa l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, poichØ non Ł la mera provenienza da un sottosuolo che fa rientrare i reperti nella categoria dei beni culturali, ma soltanto la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano, e non Ł stato indicato il percorso logico argomentativo seguito per giungere alla conclusione che il sottosuolo da cui le monete sarebbero state estratte sarebbe quello italiano, nØ Ł possibile desumere l’area di rinvenimento delle monete dalla relazione del consulente del pubblico ministero o altrove, nØ ancora Ł sufficiente la riconducibilità all’area di circolazione italiana, sicchŁ non Ł legittima la rivendicazione della proprietà delle monete da parte dello Stato italiano.
Deduce ancora la difesa che il privato può rivendicare la proprietà dei beni archeologici, che si presumono di proprietà statale, fornendo la prova che a) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento, b) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato, c) i reperti siano stati acquisiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, ad eccezione del collezionista, per il quale non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato. Pertanto, essendo il ricorrente un collezionista numismatico ed avendo prodotto fatture di acquisto di esemplari numismatici, che ne comprovano l’acquisto attraverso legittimi canali, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la restituzione al ricorrente di tutte le monete, dal momento che le fatture di acquisto prodotte erano idonee a provare il legittimo possesso da parte del ricorrente di tutti i reperti.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il valore archeologico delle monete non può basarsi sulle sole conclusioni dell’elaborato tecnico del consulente del pubblico ministero, ma necessita della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 d.lgs. n. 42 del 2004 che non Ł intervenuta, non essendo sufficiente che dette monete siano state ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini, difettando peraltro la prova del luogo del loro rinvenimento. In ogni caso, il ricorrente avrebbe fornito la prova di aver legittimamente acquistato le monete tramite regolari canali commerciali, quali case d’asta, negozi di antiquariato o specializzati del settore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchØ connessi, sono manifestamente infondati.
Occorre, infatti, ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270642), esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento Ł sanzionato penalmente dall’art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perchØ in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004) (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 21965 dell’11/04/2024, COGNOME, non mass.).
1.1. Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, il giudice dell’esecuzione si Ł uniformato ai principi affermati in sede di legittimità, affermando il valore archeologico delle monete confiscate ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile». Di qui l’interesse archeologico dei reperti, riconducibili al sottosuolo, in ragione delle incrostazioni terrose riscontrate, ed in ogni caso privi di documentazione comprovante l’acquisizione attraverso regolari canali commerciali.
1.2. NØ Ł possibile sostenere, come fa il ricorrente, che la mancanza di prova in ordine al sito archeologico da cui i reperti proverrebbero o la mancanza di prova circa la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano sia ostativa alle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato, avendo il giudice dell’esecuzione messo in risalto che trattasi di monete riconducibili all’area di circolazione antica italiana, dunque coniate in Italia, il cui valore archeologico ne determina l’appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e rispetto alle quali il possesso si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 (Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, COGNOME, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, COGNOME, Rv. 245743), di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, COGNOME, non mass.).
1.3. Neanche Ł persuasivo il riferimento alla figura del collezionista numismatico, che il ricorrente afferma e documenta di essere.
Invero, questa Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, COGNOME, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa.
Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all’area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l’acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche).
In definitiva, l’impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione appare immune da censure.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME