Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nata a RAGIONE_SOCIALE, il DATA_NASCITA e COGNOME NOMENOME NOME a Palm DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del giudice per le indagini preliminari pr il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il giudice per le indagini presso il Tribuna RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sulla istanza di opposiz alla confisca (così riqualificato il ricorso per cassazione proposto dagli in odierni ricorrenti, avverso il rigetto dell’istanza di restituzione dei beni con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 17 luglio 2018 in con il decreto di archiviazione del procedimento pendente a loro carico) riget l’opposizione.
COGNOME COGNOME hanno interposto, a mezzo di difensore di fidu tempestivo ricorso affidandolo a quattro motivi.
Il ricorso ripercorre in via preliminare le tappe salienti dell’iter proced come di seguito.
Con decreto del 17 luglio 2018 il giudice per le indagini preliminari di disponeva l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico degli odi ricorrenti, con contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero e, ai beni oggetto di sequestro -come indicati nel verbale del 15 maggio 20 disponeva confisca e devoluzione allo Stato, in ragione dell’asserita rile storica, artistica e culturale degli stessi.
Gli indagati proponevano incidente di esecuzione con atto depositato il 9 febb 2021.
Con provvedimento del 16 marzo 2021 -depositato il 9 novembre 2022 e comunicato al difensore e al RAGIONE_SOCIALE il 22 novembr 2022- il giudice dell’esecuzione disponeva il dissequestro di quanto indi nell’istanza; l’esecuzione del provvedimento veniva differita alla sua defini facendola decorrere dal quindicesimo giorno dal deposito.
Il 29 novembre 2022 il RAGIONE_SOCIALE depositava nota d richiesta di chiarimenti al giudice.
Nelle more della decisione di questi, il 14 dicembre 2022, il provvedimento de marzo 2021, divenuto definitivo, veniva eseguito.
Il giudice dell’esecuzione rispondeva alla nota di chiarimenti successivament 22 dicembre 2022: «ad integrazione di quanto disposto con provvedimento del 16 marzo 2021 ferma restando la confisca dei beni indicati ai nn da 1 a verbale di sequestro, si proceda alla restituzione alla istanze dei beni di cui da 6 a 9 del verbale di sequestro, previa revoca della confisca».
Interposto ricorso per cassazione, riqualificato da questa Corte quale inciden esecuzione, il giudice dell’esecuzione pronunciava, all’esito dell’udienza marzo 2024, il provvedimento del 4 aprile 2024 oggi impugNOME.
2.1. Col primo motivo si lamenta violazione di cui all’art. 606, comma 1, le c) ed e), in relazione agli artt. 666, comma 6, 125 cod.proc.pen. e art. 174 n 42/2004 -irritualità del sequestro.
Il provvedimento di dissequestro dei beni del 16 marzo 2021, depositato novembre 2022, comunicato al difensore di fiducia degli istanti il 22 novemb 2022 ed ai RAGIONE_SOCIALE il 24 novembre 2022, no impugNOME, divenuto definitivo, è stato eseguito il 14 dicembre 2022.
La richiesta di chiarimenti da parte dei RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi opposizione, tecnicamente formulabile solo con ricorso cassazione.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 22 dicembre 2022 è illegitti configurandosi quale ulteriore e nuovo provvedimento di sequestro, intervenu dopo il precedente dissequestro divenuto irrevocabile.
Il provvedimento oggi impugNOME, a integrale conferma delle statuizioni contenu nel provvedimento del 29 novembre 2022 (dovrebbe intendersi 22 dicembre n.d.r.), così come quello reso dal giudice per le indagini preliminari in rispo richiesta di chiarimenti da parte della polizia giudiziaria che doveva eseg dissequestro, è abnorme ed illegittimo “nella misura in cui pone effetti modifi di un provvedimento mai impugNOME, definitivo e regolarmente eseguito, oss l’ordine di dissequestro del 16 marzo 2021″.
Ne invoca, pertanto, l’annullamento.
2.2. Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett b ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 666, comma 6, 125 cod.proc.pe relazione agli artt 174, comma 3, e 176 d.lgs.n. 42/2004 , all’art. 518-bis comma 2, cod.pen..
La confisca originariamente si fondava, essenzialmente, sull’applicazi dell’art.174 d.lgs. n. 42/2004, che prevedeva l’ipotesi di reato di trasferimento all’estero di beni di interesse artistico, storico, culturale. Ta abrogata con l’art. 5, comma 2, lett b, L n. 22/2022, prevedeva quale sanz accessoria la confisca dei beni oggetto del reato, demandandone l’applicazion giudice anche a prescindere dall’accertamento della responsabilità pe dell’imputato (sulla obbligatorietà della confisca la difesa cita Cassazione, n del 2015).
Gli indagati rispondevano di ricettazione, e non del reato di cui all’art. 174 42/2004, peraltro abrogato a far data dal 2022, tant’è che il giudice per le i preliminari -con provvedimento del 16 marzo 2021- aveva disposto il dissequestr
Il provvedimento impugNOME, a sostanziale conferma delle statuizioni contenu nel provvedimento del 29 novembre 2022 (deve intendersi 22 dicembre n.d.r.), realizza un’irrituale, illegittima ed arbitraria integrazione in peius del precedente provvedimento, già oggetto di ricorso per cassazione.
Sancito il principio di presunzione di proprietà statale di tutti i beni aventi storico, artistico, culturale, archeologico, demo-etno-antropologico sulla sco rassegna normativa e giurisprudenziale; attestato un non meglio specificato one ricadente sui ricorrenti, relativo alla dimostrazione dei presupposti che sare idonei a dimostrare la legittimità del possesso dei beni in questione, senza in in quale fase gli stessi avrebbero dovuto assolverlo, e senza che gli istanti a potuto dimostrare alcunchè in proposito, il provvedimento si palesa assolutamen illegittimo, financo abnorme:
l’art. 174 d.lgs.n. 42/2004, abrogato, confluito nell’art. 518-bis cod.pen., trovare applicazione;
l’art. 518-bis cod.pen. mai è stato invocato e non è corredato da ipotesi di co obbligatoria se non quella, residuale, di cui all’art. 240, comma 2, co (invocata quest’ultima dal pubblico ministero solo in occasione dell’udi camerale del 26 marzo 2024, conseguente all’incidente di esecuzione realizzat seguito del primo ricorso per cassazione);
i beni oggetto di interesse non sono stati oggetto di impossessamento da p dei ricorrenti, ma sono giunti nella loro disponibilità insieme alla casa in cui ove sono stati collocati nella prima metà del secolo scorso dal prozio che ne v in possesso in modo del tutto legittimo; l’illecito di cui all’art. 518-bis che punisce chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Sta quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini- non può, dunq configura rsi;
in difetto della configurabilità di un reato neppure può ritenersi opera confisca obbligatoria di cui all’art. 240 cod.pen., posto che la mera detenzi tali beni non configura ipotesi penalmente rilevante.
Invoca, pertanto, l’annullamento del provvedimento anche per questo motivo.
2.3. Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. da 10 a 17 d.lgs. 42/2004 – a dichiarazione di interesse culturale dei beni – assenza di legittimazion confisca.
Ribadita l’impossibilità di disporre la confisca obbligatoria per le argoment sopra svolte, assume la difesa il difetto della dichiarazione di interesse c dei beni; il mancato avviamento della procedura a tal fine necessa l’impossibilità di esercizio di tale potere da parte del giudice dell’esecuzio
2.4. Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett b, e) cod.proc.pen., in relazione all’art. 240 cod.pen. – irritualità/illegitt confisca.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 16 marzo 2021, mai impugNOME è divenuto definitivo.
Il provvedimento oggi impugNOME, a integrale conferma delle statuizioni contenu nel provvedimento del 29 novembre 2022 (dovrebbe intendersi 22 dicembre n.d.r.), già configuratosi come ulteriore e nuovo provvedimento ablat intervenuto dopo che il precedente provvedimento di dissequestro è divenu irrevocabile, operato di iniziativa dal giudice per le indagini preliminari in f di giudice dell’esecuzione e senza che sia stato sollecitato dagli organi comp è illegittimo integra un nuovo provvedimento di confisca che non trova alcu collocazione giustificativa nel vigente ordinamento.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chie rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si ritiene opportuna, ai fini della intelligibilità della decisione, la ric dell’iter procedimentale, secondo quanto desumibile dagli atti a disposizio questa Corte.
Con decreto del 17 luglio 2018 il giudice per le indagini preliminari di P disponeva l’archiviazione del procedimento penale »scritto a carico degli odi ricorrenti, con contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero e c dei beni oggetto di sequestro -come indicati nel verbale del 15 maggio 2017 devoluzione allo Stato, in ragione dell’asserita rilevanza storica, art culturale degli stessi.
Gli indagati proponevano incidente di esecuzione con atto depositato il 9 febb 2021.
Con provvedimento del 16 marzo 2021 -depositato il 9 novembre 2022 e comunicato al difensore e al RAGIONE_SOCIALE il 22 novembre 2022- il giudice dell’esecuzione («ritenendo fondata la richiesta, letto il favorevole del P.M. ») disponeva il dissequestro di quanto in istanza. Il era reso in senso favorevole alla restituzione dei soli beni indicati nei nn del verbale di sequestro.
La cancelleria ne disponeva l’esecuzione una volta divenuto definitivo, o decorso il quindicesimo giorno dal deposito.
Il 29 novembre 2022 il RAGIONE_SOCIALE depositava nota di richiesta di chiarimenti al giudice.
Nelle more della decisione di questi il provvedimento del 16 marzo 2021, divenut definitivo, veniva eseguito il 14 dicembre 2022.
Il giudice dell’esecuzione rispondeva alla nota di chiarimenti successivamente 22 dicembre 2022: «ad integrazione di quanto disposto con provvedimento del 16/03/2021 ferma restando la confisca dei beni indicati ai nn da 1 a verbale di sequestro, si proceda alla restituzione , alla istante dei beni di cui ai punti da 6 a 9 del verbale di sequestro, previa revoca della confisca ».
Interposto ricorso per cassaziane, riqualificato da questa Corte quale inciden esecuzione, il giudice dell’esecuzione pronunciava, a seguito dell’udienza de marzo 2024, il provvedimento del 4 aprile 2024 oggi impugNOME.
2. Il ricorso è infondato.
Il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del giudice per le indagini prelimin funzione di giudice dell’esecuzione del 4 aprile 2024, emessa, a seguit riqualificazione -operata da questa Corte- quale incidente di esecuzione del rico per cassazione proposto avverso il provvedimento del 22 dicembre 2022 (di restituzione previa revoca della confisca dei beni indicati ai nn da 6 a 9 del v di sequestro e) di conferma della confisca e rigetto dell’istanza di restituzi beni indicati nei nn da 1 a 5 del verbale di sequestro del 15 maggio 2017.
Le prospettive di doglianza di cui al primo motivo e quarto motiv sostanzialmente sovrapponibili, sono infondate in quanto emerge chiaramente che la volontà del Gip -sin dal 16 marzo 2021- era quella di revocare la confisca, n di tutti i beni in sequestro, ma esclusivamente di quelli di cui ai punti da 6
Non sussiste alcun profilo di “giudicato” in quanto la stessa autorità che ha e il provvedimento -giudice per le indagini preliminari in qualità di giud dell’esecuzione- ne ha rettificato il contenuto, una volta informata dell materiale, in fase di esecuzione dello stesso, da parte della RAGIONE_SOCIALE Giudiziar
4.Infondate sono pure le censure proposte col secondo e terzo motivo, c possono essere discussi congiuntamente, essendo, entrambi, relativi al tema de confiscabilità dei beni (di cui ai nn da 1 a 5 del verbale di sequestro) in della loro natura.
4.1. L’ordinanza impugnata ne ricostruisce lo statuto come di seguito.
Indica le norme di dettaglio negli articoli 10 e 91 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 -. Recita l’art. 10 ; «1. Sono beni cult
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giu private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente ricon che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologic . 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse arti storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente important appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; . comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): b) l di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai mater produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità pregio; ». Recita l’art. 91 : «1. Le cose indicate nell’articolo 10, d e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, apparteng allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile »
L’ordinanza rileva dunque che sui beni culturali vige una presunzione di propr pubblica -legge n. 304 del 1909, RD n. 363 del 1913, legge 1089 del 1939, art 826, comma 2, 828 e 832 cod.civ.- non soverchiata dal d.lgs.n 42/200 confermata dalle sezioni civili (Sez 1, n. 2995 del 10/02/2006) e dalle se penali (Sez. 3, n 11269 del 10/12/2019; Sez 3 n 378615 del 04/04/2017; Sez n. 14972 del 22/03/2016; Sez 3 n 49439 del 04/11/2009) di questa Corte.
Se ne ricava il principio generale di proprietà statale e l’eccezionalità dell di dominio privato sugli stessi oggetti (così Sez 3 n. 42485 del 10/06/2015 soli casi di dimostrazione di un titolo di provenienza legittimo.
Osserva che nel caso di specie detto onere non è stato assolto dagli istan avendo gli stessi dimostrato la legittimità del possesso dei beni di cui si d cinque mascheroni (Sez 3, n. 16513 del 2021).
Indaga, poi, a prescindere dall’accertamento della responsabilità penale -esc nel caso di specie, in ragione dell’impossibilità di collocare nel tempo, i certo, la condotta incriminata- dal problema della destinazione dei be sequestro, profilo diverso ed ulteriore, e di natura prettamente civilist risolve nei termini già stabiliti da Sez. 3 penale, n. 24065 del 2018, in d prova, da parte dei privati istanti, di un titolo di proprietà anteriore alla del 1909.
E, comunque, ferma restando la legittimità della confisca ex art. 240 co 2 cod,p essendo i beni oggetto d’interesse ricompresi tra quelli la cui detenzione da del privato che non ne abbia dimostrato la legittimità del titolo di pro costituisce reato.
Si rinvia, per la migliore lettura della diffusa motivazione, alle pagin dell’ordinanza impugnata.
4.2. Intende il collegio ribadire la necessità di non confondere il piano della responsabilità -nella fattispecie in esame esclusa per le motivazioni di m addotte dal giudice per le indagini preliminari- con quello della inv restituzione di tutti i beni (quindi anche dei cinque mascheroni), che post revoca della confisca originariamente disposta e non revocata.
Si richiama quanto osservato a proposito della discussione dei motivi 1 relativamente alla volontà del AVV_NOTAIO -sin dal 16 marzo 2021- di revocare la confi non di tutti i beni in sequestro, ma esclusivamente di quelli di cui ai punt 9, come precisato nel provvedimento del 22 dicembre 2022, in assenza de “giudicato” predicato dalla difesa, ma non ravvisabile in capo al provvedimento (giudice per le indagini preliminari in qualità di) giudice dell’esecu intervenuto a rettificarne il contenuto, una volta resosi conto, in fase di ese dello stesso e su sollecitazione della RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria, dell’errore material era incorso (prive di pregio le argomentazioni della difesa dei ricorrenti in alla persona fisica del giudice estensore, in tale qualità, i provvedimenti sono succeduti nella vicenda procedimentale, dovendosi avere riguardo esclusivamente, alla funzione ricoperta dal decidente).
4.3. La inequivoca reciproca impermeabilità dei profili di accertamento de responsabilità penale, da un lato, e della proprietà, dall’altro, coi rifles di diritto alla restituzione e individuazione del titolare di tale diri essenziale la chiarezza in ordine alla qualità dei beni in questione, si rib soli cinque mascheroni in pietra con figure in rilevo, oggetto di residua cont
Il che rende a questo punto ultronea qualsivoglia discussione in ordine ai originariamente contestati (ricettazione, che postula la ricezione di beni pro di reato e/o art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine al quale, com si deve affermare la riconosciuta continuità normativa con il reato di cui a 518-bis cod.pen.).
4.4. Rileva il collegio che la nozione di bene culturale è desumibile dagli co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 42/2004). In base all’art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altr individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi val civiltà. In particolare, l’art. 10 – più volte modificato – individua le ca beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela co nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomp in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra
tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), mi conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), no misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito r anche le quelle concernenti i beni inalienabili.
Recita l’art. 10, al comma 1: «Sono beni culturali le cose immobili e m appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che pre interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.»
4.5. Si rappresenta che è la stessa difesa a ribadire, in ricorso, che ” consistono in maschere decorative apposte sulla facciata del Teatro Manfroce Comune di RAGIONE_SOCIALE. Tale edificio venne seriamente danneggiato dal terremoto del 1908 e pertanto chiuso al pubblico fino alla sua demolizione avvenuta con delib del Podestà del 1934 (v. copia delibera).. All’atto della demolizione, .”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene il collegio trattarsi di chiara attestazione, da parte degli stessi della appartenenza dei beni in questione all’ente pubblico territoriale Comu RAGIONE_SOCIALE.
Se ciò basta -come sostenuto dalla difesa- per chiarire che nessun reperim nel sottosuolo nei fondali marini è alla base di tale detenzione, che dunqu può in alcun modo configurare l’illecito di cui all’articolo 518-bis cod.pen., n però a far ritenere inapplicabile la confisca obbligatoria di cui all’art. 240 2, cod.pen..
4.6. Si richiama, condividendola in toto, la ricostruzione della disciplina della dei beni culturali operata da Sez 3, n. 16513 del 2021, non massimata, preceduta da Sez. 3, Sentenza n. 24065 del 2018; non massimata, nel cui solco motivazione dell’ordinanza impugnata perfettamente si inserisce.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle reg agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pu persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti eccles civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeolog etnoantropologico: « L’art. 10, prevede, al comma 1, che «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, ag enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civ riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeolo etnoantropologico». Il quadro è integrato dall’art. 91, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell’ar 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali mari appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte d demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del c civile».
Si aggiunge che il medesimo articolo, al comma 2, così recita: «2. Qualora proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territo altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i mater risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione no comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di all’articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.».
4.7. É esattamente il caso di quanto occorso, storicamente, nella vicend esame, con la demolizione di un edificio esso stesso, pubblico, attività d appalto (con delibera del Podestà del 1934) ad una impresa di demolizione, e ‘beni’ rivenienti dall’abbattimento dello stesso edificio pubblico comuna proposito dei quali la norma predica l’esclusione, tra i materiali di risult eventualmente per contratto riservati alla impresa di demolizione, delle « rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, 3, lettera a)», con prescrizione di nullità di ogni patto contrario. Se ver norma precisa trattarsi di «cose immobili e mobili che presentano intere artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importa appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1», si rileva l’a sistema ove a tale particolare disciplina di tutela non dovessero essere sotto anche « le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agl enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici ci riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeolo etnoantropologico», evidentemente per loro natura, in quanto già di propri pubblica, destinatarie complessivamente di misure di garanzia più intense rispe a quelle dei privati.
Beni in relazione ai quali la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3 – , Sent 24988 del 16/07/2020 Cc. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279756 – 01) in virtù del disamina dell’intero sistema normativo ha ritenuto la configurabilità del re impossessamento illecito di cui all’art. 176 dlgs n. 42/2004: « sec giurisprudenza di questa Corte, il reato di impossessamento illecito di beni cul di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 non richiede, quando si tratti appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto interesse culturale, n medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali d provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalità” desumibile da caratteristiche oggettive del bene (Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2 Medda, Rv. 260366; Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 259305; Sez. 3, n. 41070 del 07/07/2011, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251295). Del resto, «le c indicate nall’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, se mobili.. .sono sottopos disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la v di cui al comma 2» (art. 12, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, come modificato dall’ 1, comma 175, lett. c, I. 4 agosto 2017, n. 124, che ha elevato il ter precedenza fissato in cinquanta anni), vale a dire la verifica della sussis interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Prosegue la pronuncia sopra citata (Sez 3, n. 16513 del 2021), a proposito del 91: «Tale ultima disposizione prevede che fanno parte del patrimonio indisponib dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleonto e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. 8.2. A in termini generali, poi, deve essere ricordato che sui beni culturali vi presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono a Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909, regio decreto n. 1913, legge n. 1089 del 1939, articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civi la cui disciplina è rimasta invariata con l’introduzione del decreto legislati del 2004. Le Sezioni civili di questa Corte (Sez. 1, n. 2995 del 10/02/20 motiv.), in particolare, hanno affermato che la legislazione di tutela de Culturali, in particolare dei beni archeologici, è informata al presu fondamentale, in considerazione dell’importanza che essi rivestono (anche a luce della tutela costituzionale del patrimonio storico – artistico garantita 9 Cost.), dell’appartenenza di detti beni allo Stato (…), per cui l’ar
comma 2, assegna al patrimonio indisponibile dello Stato “le cose d’inter storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunqu qualunque modo ritrovate nel sottosuolo”: disciplina confermata dalla L. n. 1 del 1939, artt. 44, 46, 47 e 49, cui rinvia l’art 932 c.c., comma 2. In prosieguo di tempo, prima il d. Igs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 88, Beni Culturali, che norme ha abrogato (art. 166), ha disposto che i beni di cui all’art. 2 (che a a) enumera “le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, sto archeologico o demo-etno-antropologico”), da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato, e, attualmente, il d. Igs. n. 42 del termini appena sopra richiamati. Sono fatte salve, tuttavia, particolari e ta ipotesi nelle quali il privato può provare la legittima proprietà di archeologici, dovendo al riguardo dimostrare che questi: 1) gli siano assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) gli siano stati ceduti dall 3) siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della leg del 1909 (anche la giurisprudenza di legittimità ha in generale chiarito possesso delle cose di interesse archeologico integra il reato di cui all’a comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e si presume illegittimo, a meno ch detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecede all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, di prima disciplina organica della materia (ex multis, Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, RAGIONE_SOCIALE 278764; Sez. 3, n. 37861 del 4/4/2017, PG in proc. Rolfo; Sez. 4, n. 14 del 22/03/2016, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Rv. 245743). 8. Da questo complesso di norme, dunque, consegue che la disciplina dei ben culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio, perché fondata, oltre che quod plerumque accidit, anche su una “normalità normativa” sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civ nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologic il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della pr statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalità delle ip dominio privato sugli stessi oggetti (tra le altre, Sez. 3, n. 42485 del 10/ Almagià)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.8. In conclusione può affermarsi che i beni culturali ovunque essi si trovi che siano già stati oggetto di ritrovamento oppure no, appartengono allo Stat privato che affermi al contrario il proprio diritto di proprietà su tali soltanto eccepire che i beni stessi sono stati acquisiti in proprietà priva del 1909 ovvero far valere una delle ipotesi dianzi indicate in cui la legge consente che i beni stessi ricadano in proprietà di privati. In tutte tali ipot
di fornire la prova di quanto eccepito grava sul privato, come stabilito da Ca 10355/95.
Non muta il quadro normativo il riferimento al d. Lgs. 42/2004, perché i archeologici per la definizione dell’art. 13 sono sempre culturali, a meno ch appartengano ai privati, il che può verificarsi solo nei rari casi sopra p rassegna.
4.9. Il Giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza impugnata, ha dato punt applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione civile.
In difetto di prova di un legittimo titolo di proprietà ante 1909 ne ha conf la confisca rigettando l’istanza di restituzione al privato.
Del resto, è stato anche chiarito con sentenza sempre della I sezione civ 2995/06, Rv 586959, che il mancato riconoscimento dell’interesse culturale oggetti archeologici da parte dell’autorità, a mezzo di apposito atto di “no non dimostra il carattere privato del bene, e la sua impossibilità di ascri patrimonio indisponibile dello Stato (e quindi la possibilità di apprens usucapione da parte di privati), essendo il requisito del carattere cultural negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose d’ archeologico.
Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per i ricorrenti, ai sensi del cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
Così deciso in Roma il 25 settembre 2024
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