Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 16/06/1990
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che:
– gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di censur già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito
si limitano a riproporre il giudizio di asserita non gravità degli illeciti disciplinari comm detenuto che il giudice del merito ha ritenuto, invece, dimostrativi della mancata partecipazio
all’opera di rieducazione che ha imposto il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata;
– nella parte relativa ai semestri dal 25 gennaio 2019 al 24 gennaio 2020 il ricorso è, inolt anche affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Ca
Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME
Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha tratto dalle condotte di partecipazione ad una rivolta carceraria e di possesso clandestino di u
telefonino, commesse successivamente, elementi per ritenere la mancata partecipazione all’opera di rieducazione nei semestri precedenti, in conformità alla giurisprudenza di legitti che ritiene che la successiva ricaduta nel crimine è un elemento rivelatore della circostanza che anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il benefi penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, rv. 256694);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025.