Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARTINICO il 26/05/2002
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 17/09/2024, la Corte d’Appello di Palermo, (, uarta Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale cl Palermo 24/05/2023, ha concesso all’imputato NOME NOME le circostanze attenuanti gi ffleriche e, p l’effetto, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.33: 1 33 di multa, confermando il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato d casellario giudiziale.
Avverso tale pronuncia, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha pr Dposto ri per cassazione, deducendo, in un unico motivo, l’erronea applicazione dell’a -t. 175 c.p. e dell’art. 133 c.p., in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen., e l’illogicità motivazione, in relazione all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello di Pall armo ch riconoscendo la sussistenza di elementi favorevoli quali la giovane età dell’imputa l’incensuratezza, il corretto comportamento processuale, l’evidente resipiscenza i! il percors riabilitazione intrapreso, ha negato la concessione del beneficio della non menzi me, ritenen prevalenti – in modo asseritamente illogico e contraddittorio – la quantità signi icativa in possesso del ricorrente, l’intensità del dolo e la presenza di un’organizzz zione, s rudimentale, dell’attività di spaccio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il beneficio della non r lenzione de condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'”emenda” e teni le a favo processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessi’ ine è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente c Dnseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo iel giudice indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui al ‘art. 133 pen. (Sez. 2 – , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 75813 – 01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 – dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. n. 6949 del 12/03/1998 – dep. 10/06/1998, COGNOME S, Rv. 211100)).
Pertanto, il giudizio sull’opportunità di concedere la non menzione della condanna ne certificato del casellario giudiziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di n erit tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttam ante v con motivazione esente da vizi logici o giuridici, gli elementi rilevanti ai fini de1113 conce del beneficio, ponderando i dati favorevoli all’imputato (quali la giovane età, l’incensurate comportamento processuale e l’attività di volontariato intrapresa) con quelli sfavc revoli (qu numero significativo di dosi di sostanza stupefacente, l’organizzazione dell’attivit;i di spac possesso di strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga).
La Corte d’Appello ha, quindi, operato un corretto bilanciamento dei criteri ex art.
c.p., motivando adeguatamente le ragioni per cui, pur concedendo le attenuant generiche, ha ritenuto che la natura e le modalità del reato non consentissero la concessior e dell’ulte
beneficio della non menzione.
Le doglianze del ricorrente, pertanto, si traducono in una non consenti:a richiest rivalutazione nel merito della decisione impugnata, finalizzata ad ottenere una dive
ponderazione degli elementi valutativi già adeguatamente considerati dalla Corte d’Appello.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co 1.proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
n.
186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il residente