Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUOGOSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratwe Gen. NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di Roma – in sostituzione, per delega orale, dell’avvocato COGNOME, in difesa di COGNOME NOME che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli ebbe a confermare la sentenza emessa in data 14 settembre 2020 dal Tribunale di Avellino, con la quale NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, cpv cod. pen., 2, commi 1 e 2, e 8, comma 1, d.lgs. 74/2000 e condannato alla pena di anni due di reclusione, pena condizionalmente sospesa.
Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando otto motivi che, con sentenza dellaTterza ezione penale di questa Corte n. 4911 del 6/12/2022, dep. 2023, sono stati dichiarati tutti inammissibili, fatta eccezione per il settimo e l’ottavo – c cui il ricorrente aveva lamentato che erroneamente la Corte territoriale avesse negato il beneficio della non menzione della condanna dando rilievo ostativo al precedente penale avente ad oggetto condanna a sola pena pecuniaria, senza argomentare in ordine agli altri elementi valutati ìn senso favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena.
L’accoglimento di tali motivi portò all’annullamento con rinvio della pronuncia del 2022 limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione.
Ricordava il precedente giudice di legittimità essere pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’ef ficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefìci e la concessione dell’altro (Sez. 3 n. 56100 del 09/11/2018, Rv. 274676 – 01; Sez.3, n.18396 del 15/03/2017, Rv.269638 – 01; Sez.6, n. 34489 del 14/06/2012, dep. 10/09/2012, Rv.253484 01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251509).
Nondimeno, si sottolineava che, ove venga concesso uno solo dei benefici, come avvenuto nella specie, trova applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice di merito deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno
contrario alla concessione del beneficio negato (Sez.4 n. 32963 dei 04/06/2021, Rv. 281787 – 01).
Ebbene, si rilevava che nella sentenza del 2022 la Corte partenopea avesse confermato la sentenza di condanna di primo grado, con la quale era stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, negando, nel contempo, la richiesta di applicazione dell’ulteriore beneficio della non menzione della condanna, indicando quale elemento ostativo, con argomentazione contraddittoria, lo stesso elemento valutato, invece, in senso favorevole dal Tribunale per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (sostanziale incensuratezza dell’imputato perché gravato da un unico precedente con pena pecuniaria). Veniva perciò ritenuto che tale contraddittorietà argomentativa viziasse la sentenza impugnata e ne imponesse l’annullamento con rinvio sul punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione.
Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 8 settembre 2023, ha nuovamente confermato la sentenza di primo grado, già divenuta cosa giudicata per il resto, in relazione al diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. contraddittorietà della motivazion in punto di diniego di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Per il ricorrente il giudice del rinvio sarebbe incorso nel medesimo errore commesso dal precedente giudice le cui argomentazioni erano state già censurate dalla sentenza rescindente.
Ancora una volta, infatti, si sarebbe ritenuto che la condanna riportata dal COGNOME alla sola pena pecuniaria sia, contraddittoriamente, elemento favorevole su cui fondare la concessione della sospensione condizionale della pena e fattore ostativo al riconoscimento del beneficio della non menzione, ricadendo nella contraddizione già evidenziata dal precedente giudice di legittimità.
Il ricorrente non contesta la valutazione discrezionale che deve operare il giudice di merito e nemmeno il consolidato principio che la sospensione condizionale della pena e la non menzione perseguono scopi diversi e pertanto è ben possibile che l’una sia riconosciuta e l’altra no. Tuttavia, ricorda che tale determinazione discrezionale deve necessariamente essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutati favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro
beneficio, ovvero sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi. Congrua motivazione che nel caso in esame ancora mancherebbe.
Chiede, pertanto, un nuovo annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della non menzione.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, correttamente, il giudice del rinvio rileva che l’imputato non può godere della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, avendo riportato una condanna irrevocabile (ancorché a pena pecuniaria) in data antecedente alla commissione dei reati oggetto del presente processo ed essendo questa circostanza di per sé ostativa alla concessione dell’invocato beneficio.
E’ vero che i requisiti richiesti per la ccncedibilità della non menzione della condanna nel certificato del casellario garantiscono, attualmente, all’istituto un più ampio ambito di operatività, rispetto alle originarie previsioni codicistiche, in seguito a taluni interventi della Corte costituzionale che ha introdotto una limitata reiterabilità del beneficio della non menzione. I giudici delle leggi hanno infatti dichiarato l’art. 175 co. 1 c.p. costituzionalmente illegittimo nella parte in cu escludeva che potessero concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superassero i limiti di ammissibilità del beneficio. (C. Cost. 17.7.1975, n. 225; C. Cost. 7.6.1984, n. 155).
Sulla scorta delle succitate declaratorie di incostituzionalità può concedersi la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche a chi abbia fruito del beneficio in relazione a precedenti condanne (e sempre che ricorrano gli altri presupposti per l’applicabilità dell’istituto), ma non in favore di abbia subito in precedenza una o più condanne per le quali non abbia ottenuto il beneficio stesso.
Anche a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della Corte costituzionale, per poter nuovamente godere del beneficio della non menzione è, però, necessario che i reati, per cui si procede, siano anteriori alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio.
Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso (Sez. 7 n. 50588 del 23/10/2018, COGNOME, non mass.; conf. Sez. 5, n. 2546 del 09/01/1985, COGNOME, Rv. 168351 – 01; Sez. 5, n. 2653 del 14/11/1985, dep. 1986, COGNOME, Rv. 172328 – 01: Sez. 6, Ord. n. 238 del 20/01/1978, COGNOME, Rv. 138068 – 01).
Il principio è stato ribadito anche da Sez. U, n. 31 dei 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218527 – 01 con riguardo all’ipotesi in cui il precedente penale sia costituito da una sentenza pronunciata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Tutto ciò premesso deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà atto che l’imputato risulta gravato da un precedente definitivo per un reato commesso anteriormente a quello di cui al precedente processo, per ii quale non era stata concessa la non menzione, ovvero – come risulta dal certificato penale in atti del 22/02/2019 – la condanna del 6/12/2004 del Tribunale di Avellino divenuta irrevocabile il 27/10/2005 per il reato di cui all’art. 512 comma 2 d.lgs. 5/2/1997 n. 22, commesso in Solofra il 20/5/2002.
Si tratta, dunque, di fatti la cui condanna era divenuta cosa giudicata in epoca ben precedente a quelli accertati in Avellino il 26/10/2017 ed aventi ad oggetto gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 di cui al precedente processo e che ostavano, quindi, alla concessione del beneficio della non menzione, legittimamente negato dalla Corte partenopea.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2024