Beneficio non menzione e Sospensione Condizionale: la Cassazione ribadisce l’obbligo di motivazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13206/2024) ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: il giudice che nega il beneficio non menzione della condanna nel casellario giudiziario, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica e adeguata. Questa decisione evidenzia l’importanza della coerenza e della trasparenza nelle decisioni giudiziarie, specialmente quando riguardano istituti volti al recupero sociale del condannato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso non contestava la responsabilità per il reato, ma si concentrava su un aspetto procedurale: l’omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
La difesa ha sottolineato una palese contraddizione: i giudici d’appello avevano confermato la sospensione condizionale della pena, un beneficio che presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta dell’imputato, ma avevano ignorato completamente la richiesta, esplicitamente formulata, di non menzionare la condanna sul suo certificato penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla mancata concessione del beneficio non menzione e ha rinviato il caso ad un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio su questo specifico aspetto.
L’Obbligo di Motivazione sul Beneficio non Menzione
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Cassazione spiega che, sebbene la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna siano due benefici distinti con finalità diverse, le valutazioni che il giudice deve compiere per concederli o negarli sono parzialmente sovrapponibili. Entrambi, infatti, si basano su un giudizio positivo sulla personalità del reo e sulle sue possibilità di reinserimento sociale.
Di conseguenza, quando viene concesso un beneficio (in questo caso, la sospensione condizionale) e negato l’altro, il giudice non può rimanere in silenzio. Deve fornire una motivazione congrua che spieghi le ragioni di tale scelta differenziata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha fornito alcuna giustificazione, neanche implicita, per il diniego, commettendo un vizio di omessa motivazione.
Le Funzioni Diverse ma Sovrapponibili dei Benefici
La sentenza chiarisce le diverse finalità dei due istituti:
* Il beneficio non menzione si fonda sul principio dell'”emenda”, essendo finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, evitando che una condanna per reati di non particolare gravità possa costituire un ostacolo permanente al suo reinserimento.
* La sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione chi presenti possibilità di ravvedimento e, al contempo, di fungere da deterrente contro future violazioni della legge, grazie alla possibilità di revoca del beneficio.
Nonostante queste differenze, la base valutativa è in parte comune. Per questo, una decisione che li tratti in modo divergente senza spiegazione risulta logicamente incoerente e, quindi, illegittima.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’assoluta mancanza di argomentazioni da parte della Corte territoriale. I giudici di secondo grado, pur avendo riconosciuto implicitamente i presupposti per la sospensione condizionale e per le attenuanti generiche, hanno completamente ignorato la richiesta della difesa relativa alla non menzione. Questo silenzio costituisce un vizio insanabile della sentenza, poiché impedisce di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e lede il diritto di difesa dell’imputato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito per i giudici di merito. Essa sottolinea che ogni decisione discrezionale, specialmente quando incide sulla vita futura di una persona, deve essere supportata da una motivazione chiara, logica e completa. Non è sufficiente concedere un beneficio per ritenere assorbite o implicitamente rigettate altre richieste. L’annullamento con rinvio impone alla Corte d’Appello di riesaminare il punto, questa volta fornendo una spiegazione esauriente della propria eventuale decisione di negare il beneficio della non menzione, garantendo così il rispetto dei principi di un giusto processo.
È obbligatorio per un giudice motivare il diniego del beneficio della non menzione quando concede la sospensione condizionale della pena?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, qualora venga concesso uno dei due benefici e negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua che giustifichi l’esito prescelto.
Quali sono le finalità del beneficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena secondo la Cassazione?
Il beneficio della non menzione è fondato sul principio di “emenda” per favorire il recupero morale e sociale del condannato. La sospensione condizionale della pena mira a sottrarre alla punizione chi presenti possibilità di ravvedimento e a fungere da deterrente contro futuri reati.
Cosa succede se un giudice non motiva la sua decisione su un punto specifico richiesto dalla difesa?
Se un giudice omette la motivazione su una richiesta esplicita, come nel caso di specie per il beneficio della non menzione, la sentenza è viziata. Tale vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazione e può portare all’annullamento della sentenza su quel punto, con rinvio a un altro giudice per una nuova decisione motivata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 giugno 2023 dalla Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME responsabile del reato di tentato furto aggravato commesso ai danni di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce l’omessa motivazione in merito alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziari
pur avendone riconosciuto implicitamente i requisiti legittimanti, con la conferm della decisione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il beneficio della non menzione è fondato sul principio della “emenda”, essendo finalizzato a favorire processo di recupero morale e sociale del condannato; parallelamente, il benefici della sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla puniz il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraver possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge pe (ex multis, Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, NOME, Rv. 274676).
Ciò considerato, nonostante la diversità di funzioni e finalità, stante, appu la parziale sovrapponibilità delle relative valutazioni, ove venga concesso uno d benefici e venga negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve esse sorretta da motivazione congrua che giustifichi l’esito prescelto (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281787; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269638).
Ebbene, in concreto, ciò non è avvenuto. La Corte territoriale, nonostante i riconoscimento del beneficio condizionale della pena e delle circostanze attenuant generiche (pur ritenute come concesse benevolmente dal giudice di primo), non ha in alcun modo motivato, neanche implicitamente, in ordine all’esplicita richiest formulata dalla difesa (della quale pur ha dato atto nell’enunciazione dei motivi appello).
Si impone, quindi, l’annullamento, sotto tale profilo, della senten impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cort d’appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato penale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad alt sezione della Corte d’appello di Bari.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consi ier estensore
Il Presidente