Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 13/08/1998
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI MILANO; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 20 settembre 2024, riformava, riducendo la pena, quella emessa dal Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME per il delitto di tentato furto aggravato, riconoscendo la sospensione condizionale della pena non ritenuta in primo grado.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della non menzione ex art. 175 cod. pen.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta dalla stessa sentenza di appello che l’appello contemplasse anche il motivo relativo all’omesso riconoscimento della non menzione, richiesto anche, in uno alla sospensione condizionale della pena, con le conclusioni depositate da parte del difensore dell’imputato nel corso del giudizio cartolare d’appello.
La Corte territoriale ha riconosciuto il primo dei ‘benefici’ richiesti, la sospensione condizionale della pena, ma effettivamente non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di non menzione nel casellario giudiziale.
Il motivo è fondato, in quanto, è stato in modo condivisibile affermato – da Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281787 – che è pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro, tale determinazione
r GLYPH discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la % concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (nello stesso senso, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813 – 01).
Nel caso in esame tale onere motivazionale non risulta assolto dalla sentenza gravata, che omette del tutto ogni valutazione in ordine alla richiesta non menzione.
1 Fondato il motivo, deve rilevarsi come non sia consentito a questa Corte, necessitando accertamenti in fatto, valorizzarsi la motivazione che ha condotto alla sospensione condizionale della pena anche ai fini della non menzione.
E’ stato infatti affermato, in modo condiviso, che deve essere annullata la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, COGNOME Rv. 281028 01; conf.: 24742 del 2010 Rv. 247747 – 01, N. 38972 del 2014 Rv. 261407 – 01, N. 792 del 2018 Rv. 271829 – 01, N. 21049 del 2004 Rv. 229233 – 01, N. 56100 del 2018 Rv. 274676 – 01, N. 25625 del 2016 Rv. 267217 – 01).
Ma nel caso in esame, a questa Corte sarebbe richiesta una valutazione in fatto, trattandosi di imputato non incensurato, seppur di giovanissima età, con grave dipendenza da sostanze stupefacenti, come ha rilevato dal Corte di appello a proposito delle circostanze attenuanti generiche. D’altro canto, la sospensione condizionale della pena consegue a una prognosi favorevole fondata per lo più sull’auspicio di inizio di un percorso di disintossicazione.
Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente al beneficio della non menzione: dovrà la Corte del rinvio provvedere a valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello stesso.
• GLYPH
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 28/1/2025