Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29618 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA il
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 175 e 133 cod. pen., in relazione al diniego del riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
A fondamento del ricorso ha esposto che la Corte d’appello, disattendendo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che devono in via esclusiva essere a tal fine considerati, ha rigettato l’istanza di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale facendo erroneamente riferimento alla natura del reato e alla negativa personalità di esso imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, richiamando espressamente i canoni indicati dall’art. 133 cod. pen., che devono effettivamente guidare il giudice nella decisione sulla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 1995, Butera, Rv. 200029 – 01), ha fatto corretto riferimento, di conseguenza, alla gravità della condotta (e non già alla natura del reato, come sostiene la difesa del ricorrente) e al dolo dell’imputato, nonché alla sua personalità.
Questi elementi sono stati, come ben possibile, vagliati unitariamente avendo riguardo tanto alla negativa personalità dello COGNOME quanto all’elevato disvalore del fatto, come riveniente dalle modalità dello stesso, per avere egli omesso di controllare i propri cani e di fronte ai litigi seguiti all rimostranze della persona offesa che avvertiva un senso di pericolo, aggredito la medesima, cagionandole lesioni personali.
Talché alcun riferimento è stato compiuto ad indici differenti, come precedenti penali, rispetto a quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., atteso che, peraltro, dalle modalità dei fatti ben possono emergere gli elementi che consentono di connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, COGNOME e altri, Rv. 244880 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente