Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CASTEL MORRONE il 15/05/1961
NOME COGNOME nato a CASTEL MORRONE il 14/05/1961
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all’omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa 1’11 novembre 2024, in riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui al capo B (110 e 734 cod. pe perché estinto per prescrizione, di conseguenza, rideterminava la pena in anni uno e mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui al capo A (110, 624, 625 n. 2 7 cod. pen.).
Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME COGNOME censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione a dichiarazioni rese dall’imputato per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen.
In particolare, si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorren momento dell’intervento dei CC, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetto che rivestiva la veste di indagato, senza assistenza difensiva.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione alla segnalazione telefonica giunta ai CC.
Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi all’int dell’oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sentito, co conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame.
2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. E, co proc. pen. in relazione all’art. 624 n. 2 cod. pen.
Non vi è prova che il ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al suolo.
2.4. Con il quarto motivo si censura l’omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen.
Con il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione a dichiarazioni rese dall’imputata per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen.
In particolare, le dichiarazioni rese dalla ricorrente al momento dell’intervento di sono inutilizzabili perché aveva già reso la veste di indagata.
3.1. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C ed E, cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese nell memoria difensiva depositata nel corso dell’interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen.
3.2. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C, cod proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione all segnalazione telefonica giunta ai CC.
Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi al dell’oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sen conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame.
3.3. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. E, cod. proc. pen. in relazione all’art. 625, n. 2, cod. pen.
Non vi è prova che la ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al
3.4. Con il quinto motivo si censura l’omessa motivazione in ordine alla conces del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen.
Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore genera Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. NOME COGNOME chiede l’accogli per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all’omessa motivazione in ord concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 co e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto.
Con conclusioni scritte del 23 aprile 2025, il difensore di COGNOME COGNOME i per l’accoglimento del ricorso; con conclusioni scritte del 30 aprile 2025, il difensore NOME insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti devono essere accolti limitatamente all’omessa motivaz in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi d 175 cod. pen., mentre devono essere rigettati nel resto.
Il primo ed il secondo motivo proposti da COGNOME Raffaele possono essere tra congiuntamente e sono inammissibili.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni spontanee nell’immediatezza dei fatti possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009, COGNOME, Rv. 245622; Sez. 1, n. del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 263218).
Ed è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ad e si applichino le norme inerenti alle garanzie difensive, previste per l’interrogatorio, dichiarazioni spontanee non sono assimilabili (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, COGNOME 250228; Sez. 3, n. 46040 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241776).
La disciplina giuridica di tali dichiarazioni, prevista dall’art. 350 comma 7, cod. non ne consentirebbe l’utilizzabilità al dibattimento se non per le contestazioni, comma 3, cod. proc. pen.
Tuttavia, nel caso in esame, le dichiarazioni spontanee sono pienamente utilizzabi
Invero, sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoacc spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono le indagini, se l’atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di r acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultim formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazio contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Pan 270314); nel caso in esame, non è contestato che la comunicazione della notizia di contenente le dichiarazioni degli imputati, sia stata acquisita al fascicolo del dibatt il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata.
Infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiz riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, acquisizione al fascicolo del dibattimento l’imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283658).
L’informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria acquista su consenso de risulta pienamente utilizzabile a seguito di consenso all’acquisizione.
Esse, infatti, risultano contenute all’interno della comunicazione di notizia di re marzo 2019, che le parti processuali avevano acquisito di comune accordo (unitament verbale di sequestro sempre del 2 marzo 2019), senza porre limitazioni contenutistiche a acquisizione.
Il consenso all’acquisizione di un documento o di un atto, come nell’odierna vicen i ricorrenti hanno prestato il consenso all’acquisizione della informativa di reato, ch essere limitato quanto all’utilizzabilità ad alcune parti, come ad esempio accade per i constatazione redatti dalla polizia giudiziaria, non può essere nel resto condizionat l’inserimento dell’atto nel fascicolo del dibattimento determina la definitiva acquis contenuto dello stesso al materiale probatorio dibattimentale (Sez. 3, n. 6354 del 11/ dep. 2019, COGNOME, Rv. 274999; Sez.4, n. 27717 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 260122).
In altri termini, l’imputato può revocare il consenso prestato all’acquisizi documento o decidere di limitare gli effetti del consenso ad una fase del procedimento, scopo di escludere l’utilizzabilità del documento nelle fasi successive, tuttavia il legittimamente acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l’abbia allegato o abb il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. pro disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi process 3, n. 6354 dell’11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274999).
Deve altresì essere ricordato che l’eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti ministero non è assimilabile a quelle di cui all’art. 191 cod. proc. pen. e non è, pertant d’ufficio ma solo su eccezione di parte; il che significa che essa – costituendo inutilizzabilità “fisiologica” e non “patologica” – è sostanzialmente assimilabile ad un regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previst 182 cod. proc. pen. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione de eccezione, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, prima che quest’ compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo; ragion per cui, ave difensore dell’imputato assistito alla produzione, l’inutilizzabilità avrebbe dovuto ess in dibattimento, ma nulla di ciò è stato fatto (Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, COGNOME
I principi sopra richiamati vanno combinati con quello, relativo all’articolo 62 c pen., secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spon persona sottoposta ad indagine, di cui all’articolo 62, comma 1, cod. proc. pen., non co caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente des – tenute dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria – le quali essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi carico (Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, n.m.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, Caramia, n.m.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, n.m.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.nn.; Sez. 5, n. 7 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv., 251947, nella specie l’indagato aveva accompagna operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi i con conseguente rinvenimento delle stesse).
Né, peraltro, si potrebbe obbiettare alcunché riguardo all’assenza di autonomo v contenente le dichiarazioni rese dal Palmisano – delegato provinciale della LIPU – auto segnalazione telefonica ai CC, relativa al taglio di piante all’interno dell’oasi protetta
Sul punto, invero, occorre innanzitutto richiamare i principi più volte affermati d Corte, secondo cui l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 comma 2 pen. non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/200 Rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 263219), poiché l’inosse dell’obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudizi sanzionata dalla legge.
Sono, del pari, manifestamente inconducenti le censure svolte sul dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen.
Con orientamento univoco, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/ dep. 2021, COGNOME, Rv. 280332), questa Corte ha affermato come, in tema di furto di l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, c
configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato.
A tanto aggiungasi che nell’ipotesi di furto di piante in buono stato di vege soggette a vincolo forestale, ricorre l’aggravante dell’uso di violenza sulla co dall’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271933).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato: –a) la segnalazione telefonica giunta presso la stazione dei CC da parte del Palmisano che avvertiva i Militari del tagli ed il successivo depezzamento della legna e il suo caricamento a bordo di un carrello –b) il rinvenimento da parte dei CC di una motosega nella disponibilità del ricorrente; –c) la p esenza di un carrello ove era stata caricata la legna.
Tali circostanze sono state ritenute in modo logico elementi significativi del tag piante da parte del ricorrente.
4. Il quarto motivo è fondato.
Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata ha confermato la deci di non concedere il beneficio della non menzione senza motivare sul punto.
Il ricorso è fondato atteso che risulta che la difesa dell’imputato aveva espre richiesto il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. ma la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha dato risposta a tale richiesta.
È integrato pertanto il vizio di mancanza di motivazione per omessa risposta su spe motivo di appello.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
4.1. Occorre stabilire tuttavia se l’annullamento debba avvenire con o senza tenendo conto dell’esistenza in materia di un orientamento non univoco.
Secondo alcune pronunce, la valutazione degli elementi alla base della conces richiede sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittim in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba cons l’annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, n. 22233 del 11/03/202 281519; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259667).
Altre pronunce hanno affermato il principio secondo il quale la Corte di cassazion procedere direttamente, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico moti gravame, qualora il giudice d’appello abbia immotivatamente disatteso la richi concessione e sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr
n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676, e Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283114, con riferimento al beneficio della pena sospesa; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, COGNOME, Rv. 281028, con riferimento al beneficio della non menzione, pronunce che nelle fattispecie decise, hanno, tuttavia, ritenuto gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di m insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità; inf vanno richiamate le pronunce della Sez. 1, n. 39830 del 16/03/2023, COGNOME n.m., e della Sez. 2, n. 10547 del 21/02/2023, COGNOME n.m., che hanno concesso il beneficio della non menzione).
Il Collegio ritiene che, quando la valutazione da compiersi con riferimento alla concessione dell’invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudizial possa evincersi dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello ed eventualmente di primo grado, senza la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili in sede legittimità, la Corte possa provvedere, facendo ricorso ai poteri conferiti dall’art. 620, lett cod. proc. pen.
Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'”emenda”, essendo finalizzato a favorire li processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 37152 del 16/07/2013 COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 de 15/11/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268971).
Tuttavia, nel caso di specie gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito so insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità.
Il primo, il terzo, il quarto motivo di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME COGNOME sono inammissibili, potendo richiamare sul punto le argomentazioni spese nei §§ 2 e 3, in quanto diretti ad eccepire le stesse violazioni prospettate dal coimputato COGNOME COGNOME
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Deve essere ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancat valutazione di argomentazioni difensive.
L’omessa valutazione di argomentazioni difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione d provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600, quanto all’omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame; Sez. 2, n. 14975
w
del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, COGNOME e altro, Rv. 272739).
Nell’ambito di detto filone, relativo specificatamente all’omessa valutazione di una memoria difensiva, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sull tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza Tropea sopra citata, infatti, “quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esa invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti s costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi”.
Invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggetti aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternativ quali restano assorbite nell’apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641).
Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudic legittimità non sia legato al dato “secco” e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di mettere i discussione la completezza, la tenuta logica o l’univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall’altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovve privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.
Un corollario di queste affermazioni -legato al dovere di specificità dei motivi ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823 – è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che -con precipuo riferimento al vizio di motivazione – ponga in risalto il collegamento t le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell’impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l’idoneità a mettere discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito.
Alla luce di questo orientamento, cui il collegio intende dare continuità, è evident l’inammissibilità del secondo motivo di doglianza, posto che la parte censura che le
argomentazioni difensive nella memoria depositata nel corso dell’interrogatorio ex art. 415
bis cod. proc. pen. non siano state valutate, ma non individua le tesi pretermesse e neanche i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa.
7. Relativamente al quinto motivo di ricorso, concernente la omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio in sede di legittimità, si rinvia alle argomentazioni svo
nei §§ 4 e 4.1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza, limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma 1’8/5/2025
Il Consigliere
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La Presidente