Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle attenuanti di cui l’art. 62 n.4 e 62 n. 6 c.p..
udito il difensore
E’ presente l’avvocato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di VIBO VALENTIA che deposita nomina a sost. processuale dell’AVV_NOTAIO del foro di TORINO in difesa di COGNOME NOME e che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 4/23 che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino con cui l’imputato, in concorso con il coimputato COGNOME NOME, era condannato in relazione al reato di tentato furto aggravato, fatto accaduto in Torino il 23 maggio 2022.
Il ricorrente lamenta, con tre motivi di ricorso, che la motivazione della sentenza avrebbe omesso di considerare sul piano sanzionatorio le doglianze già prospettate in appello relative al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen. nonché la mancata concessione del beneficio della non menzione.
In particolare, la difesa di COGNOME lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità già prospettato con l’atto di appello e su cui vi è stata una mancanza totale di motivazione da parte della sentenza di primo grado nonostante abbia preso atto dello scarsissimo pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa mentre la sentenza di secondo grado omette qualsiasi motivazione sul punto. Circa l’omessa considerazione della richiesta di concedere l’attenuante della riparazione del danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. la dif sa evidenzia che l’imputato COGNOME, arrestato il 23 maggio 2022 per il delitto di tentato furto ai danni di COGNOME NOME, prima dell’udienza di convalida del 25 maggio 2022, tramite il padre disponeva il pagamento della somma di euro 150 in favore della persona offesa. Ciò nonostante non avveniva il riconoscimento della circostanza richiesta.
Infine, la difesa evidenzia l’omessa motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale la cui motivazione sarebbe stata omessa dalla corte di appello che, pur dando atto che l’appellante aveva richiesto la concessione dei doppi benefici di legge, si limita a motivare sul diniego della sospensione condizionale della pena ma nulla osserva circa la concedibilità del beneficio della non menzione.
Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva in primo luogo che nulla quaestio circa la procedibilità atteso che sono contestate le circostanze aggravanti ex art. 625
n. 2 e 7 cod. pen. e agli atti v’è la denuncia querela della p.o. del 23 maggio 2022.
I motivi di ricorso nn. 1 e 2 si limitano ad evidenziare l’assenza di motivazione su tali profili circostanziali laddove non si confronta col dato oggettivo che, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, l’imputato ha fruito della riduzione di un terzo della pena base; di conseguenza, tenuto conto del principio di unitarietà del giudizio di bilanciamento delle circostanze ex artt. 63 e 69 cod. pen., egli non vanta alcun interesse processuale ad impugnare ai fini dell’annullamento della sentenza che tutt’al più porterebbe a conseguire una riduzione di pena che l’imputato concretamente ha già ottenuto.
Del resto, tale principio è in linea con l’autorevole dictum di Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01, laddove ritine che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse. Principio che a fortiori vale in caso di attenuanti ritenute prevalenti.
Si osservi, comunque, che, seppur implicitamente, la Corte di appello, nel complessivo inquadramento del trattamento sanzionatorio, accogliendo il ricorso sul giudizio di bilanciamento per la prevalenza delle circostanze generiche e così rideterminando la pena con la massima diminuzione possibile, in senso favorevole all’imputato, ha spiegato nel quadro circostanziale il ruolo aggravatore della violenza sulle cose anche descrivendo il tipo di danno funzionale arrecato al mezzo su cui veniva tentato il furto. Sebbene in modo inespresso, quindi, le doglianze hanno avuto una motivazione reiettiva.
Dalla lettura di entrambi i provvedimenti, quindi, emerge complessivamente che il giudizio sulla gravità del fatto è sistematicamente imperniato sulla descrizione di un fatto ontologicamente incompatibile (sia per l’entità della somma versata, sia la tipologia di danno arrecato derivante dall’asportazione delle ruote e dall’impossibilità di qualsiasi utilizzo dell’auto, tanto da essere trasportata con il carro attrezzi) con le attenuanti richieste. Attesa la conformità delle decisioni, ferma restando la carenza di interesse ad impugnare, non si tratta comunque di motivazioni omissive sul punto delle circostanze ritenute sussistenti, e di quelle non concesse, e del bilanciamento delle stesse.
Lo stesso, invece, non può ritenersi circa il terzo motivo di ricorso che prospetta l’omessa motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario penale.
Al riguardo il Collegio osserva che effettivamente a pag. 6 della sentenza di appello viene esposta la motivazione sulla sospensione condizionale della pena ma nulla viene spiegato circa il negato beneficio, pur richiesto, della non menzione della condanna. Al riguardo il Collegio intende ribadire l’orientamento di questa Corte laddove ritiene che “Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato”; a tale argomento la decisione citata fa conseguire la considerazione, dirimente per la quaestio in esame, che “le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione” (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638 01).
Pertanto, si deve annullare la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione del beneficio della non menzione e si deve conseguentemente rinviare alla Corte di appello di Torino, altra sezione per il giudizio inerente alla mancata concessione di tale beneficio.
Si dichiara l’inammissibilità del ricorso per il resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione del beneficio della non menzione e rinvia alla Corte di appello di Torino, altra sezione per il giudizio; dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023.