Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 29 luglio 1973;
avverso la sentenza n. 8439/2023 della Corte di appello di Napoli del 20 giug 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore ge Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione d inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 24 settembre 2019, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Napoli nord ha condannato NOME COGNOME – imputato per il reato di cui all’art. 2 del dlgs n 74 del 2000, per avere, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine di evadere le imposte indicato nella ‘dichiarazione dei reddit relativa all’anno -di imposta 2016, poste passive documentate con fatture relative ad operazioni inesistenti – ritenute in favore del predetto circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre accessori.
Essendo stata la sentenza di primo grado impugnata dal difensore dell’imputato la Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 20 giugno 2023, ha integralmente confermato la sentenza emessa in primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, dolendosi, con riferimento sia alla violazione di legge che alla insufficienza, illogicità e contraddittorietà del motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli, con riferimento al diniego sia della estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle pene sia del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, per tale deve essere dichiarato.
Ricordato che l’oggetto dell’impugnazione è costituito dalla lagnanza in ordine alla omessa pronunzia in tema di sospensione condizionale delle pene accessorie ed in ordine alla omessa applicazione del beneficio della non menzione, si osserva quanto segue: dalla lettura della sentenza di primo grado, oggetto di integrale conferma in sede di gravame, si rileva che il Tribunale di Napoli nord, nell’emettere al sentenza del 24 settembre 2019 a carico del NOME, dispose, in merito alla condanna irrogatagli, la sospensione, deve intendersi condizionale ai sensi degli artt. 163 e seg cod. pen, dell pena.
Ora, come dovrebbe essere noto, la sospensione condizionale della pena opera, secondo la previsione di cui all’art. 166, comma primo, cod. pen. e nei limiti ivi disciplinati (che qui non interessano); sia con riferimento alle pe principali, sia con riferimento alle pene accessorie.
Il ricorso presentato dal ricorrente è, pertanto, sul punto privo di interesse, è di conseguenza inammissibile, dovendosi ritenere indiscusso che l’avvenuto riconoscimento della sospensione condizionale della pena, anche in assenza di qualsivoglia precisazione, abbia efficacia sia con riferimento alla pena principale irrogata dal Tribunale che con riferimento alle pene accessorie dallo stesso disposte.
Quanto al vizio relativo alla non menzione, beneficio che non può evidentemente ritenersi ricompreso nella sintetica espressione “pena sospesa” utilizzata dall’estensore della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nord, osserva questa Corte che è ben vero che il medesimo estensore – pur avendo riconosciuto che vi sono indici che inducono a presumere che per il futuro il prevenuto si asterrà del violare nuovamente la legge penale, tanto che ha disposto, come detto, la sospensione condizionale della pena, e che il fatto commesso non è meritevole di pena se non contenuta nel minimo edittale (al riguardo giova segnalare che, pur applicata nei fatti la diminuente per la scelta del rito abbreviato, l’estensore della sentenza non ha ritenuto di fa cenno in motivazione di tale profilo rilevante ai fini della determinazione della pena), da ulteriormente ridurre per effetto delle circostanze attenuanti generiche applicate in funzione del comportamento post delictum del ricorrente – non ha inteso, senza esplicitarne le ragioni, applicare al Letiz anche il beneficio della “non menzione” secondo la previsione di cui all’art. 175 cod. pen.
Deve, tuttavia, rilevarsi che in sede di gravame il difensore dell’imputato, che pure ha intestato uno dei motivi di ricorso in appello, quello relativo, appunto, al trattamento sanzionatorio, chiedendo, fra l’altro, “benefici di legge”, non ha poi strutturato in alcun modo le proprie doglianze al riguardo, limitandosi ad un generico riferimento alla condotta, anche processuale, tenuta dal prevenuto, in tal senso sollevando la Corte di appello dall’onere di motivare al riguardo, e rendendo, ora, di conseguenza inammissibile la doglianza riferita alla presunta violazione di legge, stante l carenza di motivazione sul punto, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non concedere il detto beneficio (sulla non necessità di motivazione in grado di appello laddove la impugnazione della sentenza di primo grado che non abbia riconosciuto il beneficio della non menzione non sia stata sorretta da specifici motivi si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2013, n. 3431, rv 254681).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente