Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, con rigetto nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Napoli nei confronti, per quanto qui rileva, di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640-ter e 81, 110 e 493-ter cod. pen.
K
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce – sotto il profilo della violazione deg artt. 178, lett. c), 491 e 550, comma 3, cod. proc. pen. – la nullità procedimento per mancata celebrazione dell’udienza preliminare, censurando la valutazione di tardività della relativa eccezione da parte dei giudici di merito.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. e la carenza di motivazione, in merito alla ribadita affermazione di responsabilità per i delitti contestati, senza offrire risposta a deduzioni difensive relative alla solo formale intestazione del conto corrente su cui erano confluiti i proventi dei reati (data la mancata trasmissione dell documentazione da parte di Poste Italiane), all’omessa identificazione dell’effettivo riscossore delle somme, all’incertezza sulla titolarità dell’utenza telefoni abbinata al conto suddetto e sull’implausibilità dell’ipotesi che la ricorre spendesse tranquillamente le proprie reali generalità.
2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11 comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo ed è complessivamente infondato nel resto.
Quanto al primo motivo, come correttamente attestato dalla Corte di appello e come evincibile dai verbali di udienza (a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), le questioni preliminari erano state affrontat nell’udienza del 16 febbraio 2021 e, all’esito, il Tribunale aveva poi rinvia all’udienza del 27 aprile 2021; l’eccezione è stata, infine, proposta solo alla (ancor successiva) udienza del 22 giugno 2021. Non rileverebbe per i giudici partenopei, a fronte di ciò, il fatto che non fosse ancora stato formalmente dichiarato aperto dibattimento.
La conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata è in linea, innanzitutto, con la chiara lettera della legge. L’art. 491, comma 1, cod. proc. pen recita infatti testualmente: «Le questioni sono precluse se non sono
proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente», senza che venga in rilievo il successivo momento formale dell’apertura del dibattimento (cfr. anche Sez. 6, n. 39931 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 260708-01, secondo cui non è consentito rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell’udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall’art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell’art. 550, comma terzo, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate).
Nel caso di specie, alla prima udienza del 16 febbraio 2021, dopo l’accertamento della costituzione delle parti e la declaratoria di assenza dell imputate, non sono state sollevate questioni preliminari; al di là della mancanza di un’espressa dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio era già pertanto, transitato alla fase istruttoria (come desumibile anche dal fatto che rinvio fu disposto «stante l’assenza dei Testi di lista del PM», analogamente a quanto occorso nell’udienza successiva). Alla terza udienza in cui l’eccezione fu effettivamente proposta era già, con ogni evidenza, maturata la suddetta preclusione processuale.
Le censure sul punto sono, dunque, infondate.
Il secondo motivo risulta, invece, non consentito, in quanto reiterativo e diretto a sollecitare un’inammissibile nuova valutazione del compendio istruttorio, e comunque manifestamente infondato.
La doppia conforme motivazione dei giudici di merito (sentenza di appello, p. 5; sentenza di primo grado, pp. 3-6) chiarisce adeguatamente, premessa la natura concorsuale della fattispecie concreta, come siano state accertate la condotta di abusivo accesso al conto corrente della persona offesa, dopo aver ottenuto le necessarie credenziali, e la titolarità in capo a COGNOME di uno dei due conti d destinazione dei prelievi abusivi, senza che l’imputata avesse fornito un’alternativa versione dei fatti. Restano, dunque, logicamente neutri la partecipazione di un terzo soggetto di sesso maschile, non identificato, e l’apparente ingenuità o disinteresse rispetto alle conseguenze penali delle proprie azioni, nonché l’assenza di ulteriori elementi di riscontro, di fronte a una sufficiente piattaforma probator
I motivi di gravame concernenti l’affermazione di responsabilità, dunque, sono tutti stati disattesi, sia pure in parte implicitamente.
La Corte di appello, infine, non ha offerto una specifica risposta all’ultim motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.
Tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l’annullamento della sentenza impugnata.
L’apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza di primo grado, p. 7: «in considerazione
della natura dei reati accertati e del complessivo danno arrecato alle persone offese, si ritiene possibile esprimere una prognosi favorevole circa la futur condotta penale delle imputate»), fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 cod. pen. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio. Il beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto da questa Corte, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr in termini, Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01, Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829-01).
5. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 25 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
La Presidente