Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila;
avverso l’ordinanza in data 09.01.2024 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con quale è stata accolta l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell 47 Ord. pen., con obbligo domiciliare in Arzano (NA), formulata nell’interesse di NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con fine-pena il 14.04.2027;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che h concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 09.01.2024 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, a fondamento della decisione di ammissione dell’istanza del detenuto NOME COGNOME al regim di affidamento in prova ai servizi sociali, ha osservato che:
COGNOME, dal 09.07.2008, stava espiando la pena residua di ventidue anni, sette mesi venticinque giorni di RAGIONE_SOCIALE (fine-pena fissato al 14.04.2027), sulla base provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relative a sentenze di condanna anche relative ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commess al 2008, oltre ad una serie di altre violazioni (tra le altre, rapina, furto, rice detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti), commessi tra il 1996 e il 200
-l’istanza di affidamento in prova datata 12.10.2023 era stata avanzata allorquando i condannato aveva già espiato le pene relative ai reati cd. ostativi ed erano quindi espiazione le pene per reati non compresi nel novero dell’art. 4 -bis Ord. pen.;
-la positiva evoluzione della personalità del condannato risultava dalle relazioni di si redatte dall’équipe della RAGIONE_SOCIALE, che facevano registrare un significativo miglioramento della condotta del condannato. Così, la relazione d 17.11.2021, ove si afferma che: «la maggior padronanza del linguaggio, un ampliamento RAGIONE_SOCIALE capacità espressive e un miglioramento della gestione dell’emotività, in un quadr più generale di evoluzione positiva.., l’accrescimento del senso di responsabilità e adesione alle regole assumendo una posizione di distanza rispetto al passato…condotta scevra da rilievi disciplinari…Affronta la detenzione con l’unico obiettivo di se proprio percorso, potere essere restituito alla società e alla famiglia…nutre grande fi nelle istituzioni e di chi si adopera ogni giorno nel contesto detentivo…Si confer disponibilità del detenuto a porsi in discussione rispetto al proprio passato….sostie modo pressochè regolare il proprio nucleo familiare con invii di denaro..», nonché l relazione del 20.12.2023, che costituisce l’aggiornamento dell’osservazione confermando l’evoluzione positiva del comportamento del detenuto e la sua manifesta volontà di riscattarsi dagli errori commessi;
-con provvedimento dell’Amministrazione datato 03.05.2022, NOME COGNOME era stato declassificato dal circuito di alta sicurezza a quello di media sicurezza, e, a decorrer tale data, era stato altresì ammesso al lavoro esterno, all’esito di parere posi dell’apposita équipe;
-dal 03.08.2022, era stato ammesso alla fruizione dei permessi-premio, durante il cui svolgimento non erano mai state segnalate anomalie di sorta, essendosi invero il detenuto attenuto alle prescrizioni previste;
-non risultavano pendenze a carico di NOME COGNOME;
-la disponibilità di un lavoro presso la “RAGIONE_SOCIALE“, in Casoria, e quella domicilio in Arzano, entrambe località della provincia di Napoli, erano state positivame riscontrate dalle Forze dell’ordine;
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-con riferimento alla persistenza di legami con la criminalità organizzata, ovvero pericolo del relativo ripristino, è stato affermato che, nonostante le osservazioni d D.D.A. circa l’appartenenza di NOMErti al RAGIONE_SOCIALE, operante nell’area limitrofa al di auspicato lavoro, argomentata anche sulla base RAGIONE_SOCIALE peculiarità di una RAGIONE_SOCIALE mansion da svolgere – consegna a domicilio del pesce – grazie alla quale egli avrebbe potut beneficiare di libertà di movimento, doveva tuttavia ritenersi l’assenza, in oggi, pericolosità sociale del detenuto, idonea ad escludere sia l’attualità di legami crimi sia la potenzialità del loro ripristino, alla luce della provata evoluzione dello stile della odierna sensibilità alle regole del vivere civile, del resto rafforzata dalla d temporale dei reati e dalla volontà di reintegrarsi nella vita familiare e sociale.
Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila, di seguito sintetizzato conformemente a disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., violazione degli artt. 71-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4-bis, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla leg n. 199 del 2022 e dell’art. 47 Ord. pen., sostenendo l’insussistenza di elementi favorev all’esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organiz anche indiretti o tramite terzi, evidenziati dal parere negativo della D.D.A. di Napol 04.12.2023, non valutati compiutamente dal giudice.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in errore di valutazione, luce della necessaria coesistenza, ai fini dell’ammissione al beneficio, sia dell’avven adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni civili e riparatorie (ovvero situazioni ad essa assimil dalla legge), sia della sussistenza di elementi specificamente diretti a provare l’esclus dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva, terroristica, contesto in cui il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino con tale re dovendo altresì essere allegate le ragioni a sostegno della mancata collaborazione, dell mancata revisione critica della condotta di reato e di ogni altra informazione disponib Nella specie, l’invio di denaro alla famiglia si porrebbe in contrasto con l’insussisten iniziative a favore RAGIONE_SOCIALE parti civili.
Fatte le opportune premesse normative e giurisprudenziali, il ricorrente adduce l’erroneità della decisione, in quanto la spiccata pericolosità di COGNOMECOGNOME appartenente all’agguerrito RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operante in Napoli ed aree limitrofe, a f dell’assenza dell’allegazione di elementi specifici a supporto – se non la regolare condo carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione dissociazione – della definitiva recisione dei legami criminali, non consente di esclud l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Al contrario, assume il rico
che se il condannato fosse posto nella condizione di frequentare, come la prospettata attività lavorativa consentirebbe, le zone proprie dell’azione criminale organizzata porrebbe il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza e ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha reso conclusioni scritte con le quali h domandato il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal Procuratore generale di L’Aquila deve essere rigettato in quanto infondato.
Infondato si rivela l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violaz ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., degli artt. 71 -ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4 -bis, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 e dell’art. 47 Ord. pen.
Non è contestato che COGNOME, in esecuzione di un cumulo giuridico contenente anche pene relative a reati cd. ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen., abbia espi porzione di pena attribuita a questi ultimi delitti, e che, pertanto, il Tribunale si nel rispetto del principio secondo cui «Ai fini della concessione dei benefici penitenzia cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condan abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; tuttavia, allorchè il reat coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimen alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta ch operato lo scioglimento del vincolo giuridico.» (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 1 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982-01).
2.1. Il ricorrente si duole dell’errore di valutazione in cui, a suo avviso, sa incorso il Tribunale nel valutare il mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni civil riparatorie da parte di NOMErti, nonché l’addotta sussistenza, alla luce RAGIONE_SOCIALE relazioni di legami con la criminalità associata di provenienza, ovvero il pericolo di ripristin collegamenti con la medesima realtà.
Le critiche si appuntano sulle caratteristiche dell’attività lavorativa pre “RAGIONE_SOCIALE“, in Casoria, che gli consentirebbe una libertà di movimen potenzialmente utilizzabile per rinsaldare i legami con il milieu criminale della cui sopravvivenza non può che prendersi atto, laddove non ricorra – ciò che non è, nel caso di specie – la cessazione dell’associazione criminale ovvero il recesso e l’esclusione
dell’associato, la cui miglior causa risiede nella collaborazione con la giustizia, ipote ricorrente nella fattispecie.
Si tratta di rilievi infondati, che non tengono in debito conto le considera sviluppate nell’ordinanza impugnata.
2.2. In primis, nel delibare l’istanza di misura alternativa, il Tribunale evidenziato le relazioni redatte dal competente servizio presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che registrano una evoluzione, in progressivo miglioramento, del condannato COGNOME il quale risulta avere implementato le competenze linguistiche ed espressive, aver migliorato la gestione della propria emotività, e, grazie all’impegno profuso nel peri dell’emergenza sanitaria, avere accresciuto il senso di responsabilità e di adesione al regole, precisando come la mansione di MOF affidata allo stesso ha contribuito a sviluppare la capacità di gestione RAGIONE_SOCIALE situazioni: in tali adempimenti, egli ha most completo rispetto RAGIONE_SOCIALE regole, giungendo ad ottenere un encomio.
Con motivazione esauriente e priva di contraddizioni, il Tribunale ha aggiunto che, proprio alla luce della nuova esistenza intrapresa all’interno della struttura carceraria ha avuto modo di cogliere i profili di arroganza e di prevaricazione tipici RAGIONE_SOCIALE dinam malavitose, prendendone criticamente le distanze, come ha inteso occuparsi mediante rimesse di denaro, della cura dei propri familiari.
In proposito, il rilievo del ricorrente – secondo cui tale ultimo profilo contraste con il mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni civili – non riesce a superare la soglia del mera argomentazione assertiva, alla luce del fatto che l’ordinanza impugnata dà positivo atto dell’invio di denaro da parte del detenuto ai propri familiari quale evidenza positiva evoluzione trattamentale che lo vede autonomo rispetto ad aiuti esterni, anz impegnato nel sostegno verso la famiglia, senza nulla osservare circa l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni, spettando, in proposito, al ricorrente l’onere di allegare elementi a sup della menzionata doglianza.
2.3. In ordine, infine, alla attualità dei legami con la criminalità organizza evidenziato che l’art. 4 -bis, come novellato, ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in quella relativa, con allegazio che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per il giudice della sorveg nella specie soddisfatti da parte del Tribunale, come si evince da quanto ripor l’ordinanza, anche alla luce della pregressa valutazione positiva del Magistrato sorveglianza che aveva concesso al condannato permessi-premio con decreto del 03.05.2022.
È stata altresì considerata la progressiva maturazione del condannato, che ha tenuto una condotta regolare, ha svolto attività lavorativa ex art 21 Ord. pen., si è
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dedicato allo studio e alle attività trattamentali, mostrando anche di avere abbandonat i residui contatti epistolari in precedenza intrattenuti con altri detenuti o pregiudic
3. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 de 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 10/07/2024.