Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME SalvatoreCOGNOME nato ad Acireale il 2:3/03/1970
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta il 24/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta respingeva le istanze di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state richieste congiuntamente da NOME COGNOME in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva scontare, la cui conclusione veniva individuata nel 20 aprile 2017.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti congiuntamente dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell’istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l’esecuzione della pena.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che l’istanza di concessione della detenzione domiciliare veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta in conseguenza della durata superiore a due anni della pena che il ricorrente doveva scontare, che imponeva di ritenere insussistenti i presupposti previsti dall’art. 47-ter legge 25 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.) per la concessione del beneficio penitenziario invocato.
Il superamento del termine biennale è incontroverti bile e determina l’insussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 47-ter Ord. pen. e l conseguente inammissibilità della censura difensiva proposta.
Il respingimento dell’affidamento in prova al servizio sociale, invece, veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sulla base di un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di NOME COGNOME che non consentiva di valutare positivamente il percorso rieducativo intrapreso,
anche alla luce della gravità dei titoli di reato per i quali scontava la pena controversa.
Si evidenziava, al contempo, che il ricorrente, durante il periodo di detenzione patito presso la Casa circondariale di Enna non aveva svolto alcuna attività di risocializzazione, idonea a prefigurare un reinserimento sociale nel contesto ambientale di provenienza; dato questo che assumeva un rilievo ancora più pregnante alla luce dei rapporti connotati da violenza e fortemente conflittuali con i suoi familiari, espressamente richiamati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
A fronte di tali elementi negativi di giudizio, il ricorso in esame non individuava singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare, limitativamente, la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 47 Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di Caltanissetta in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il Tribunale di sorveglianza GLYPH di GLYPH Caltanissetta, GLYPH pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento di NOME COGNOME su una valutazione della sua personalità congrua e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di. Caltanissetta si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.