Benefici Penitenziari: il Principio di Gradualità e l’Inammissibilità del Ricorso
L’accesso ai benefici penitenziari rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica, ma segue un percorso valutativo rigoroso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i motivi per cui un ricorso volto a ottenere misure alternative può essere dichiarato inammissibile, sottolineando l’importanza del ‘principio di gradualità’ e la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici.
Il caso in esame: dal rigetto del Tribunale di Sorveglianza al ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un detenuto che ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva respinto la sua istanza per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione. Il ricorrente lamentava presunti errori di valutazione da parte del Tribunale, relativi all’inizio della carcerazione e alla pendenza di un altro procedimento penale.
Il Tribunale, tuttavia, aveva basato la sua decisione su elementi concreti e attinenti al percorso del detenuto, quali:
* Le modalità esecutive dei reati per cui era stato condannato.
* L’esito del periodo di osservazione all’interno del carcere.
* La mancata sperimentazione di benefici più limitati, come i permessi premio, che avrebbero potuto testare il suo livello di affidabilità all’esterno.
Nonostante ciò, il detenuto ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, introducendo anche elementi nuovi e successivi alla decisione, come la fruizione di permessi premio avvenuta nel frattempo.
La decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale e del diritto penitenziario.
La genericità dei motivi del ricorso sui benefici penitenziari
In primo luogo, la Corte ha definito ‘generico’ il primo motivo di ricorso. Il ricorrente si era limitato a indicare due presunti errori del Tribunale di Sorveglianza senza spiegare in che modo questi avessero concretamente inciso sulla logica e sulla coerenza della motivazione del provvedimento impugnato. Non è sufficiente segnalare un errore; è necessario dimostrare che tale errore ha viziato il ragionamento del giudice in modo determinante. Il fulcro della decisione del Tribunale, infatti, risiedeva nella valutazione complessiva della progressione del trattamento penitenziario, che era stata giudicata negativamente.
Il rispetto del principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito la piena validità del consolidato principio di gradualità nell’ammissione ai benefici penitenziari. Secondo questo principio, il Tribunale di Sorveglianza ha il potere, e talvolta il dovere, di procedere per gradi. Prima di concedere una misura alternativa significativa, come la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e la concessione di benefici più limitati, come i permessi premio. Questo approccio graduale serve a verificare in modo concreto l’attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni e a non delinquere, specialmente quando i reati commessi sono gravi e sintomatici di una radicata capacità criminale.
Infine, la Corte ha sottolineato che non è possibile introdurre nel giudizio di legittimità elementi di valutazione nuovi e successivi alla decisione impugnata, come la fruizione di permessi premio. Il giudizio della Cassazione è un controllo di legalità sulla decisione presa dal giudice di merito, non un nuovo giudizio sui fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di cassazione e sui criteri che regolano la concessione dei benefici penitenziari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava specificamente la logica della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che era solidamente ancorata alla valutazione del comportamento del detenuto e alla mancanza di prove concrete di un suo positivo reinserimento sociale. Il tentativo di introdurre fatti nuovi e di sollecitare una rivalutazione del merito è stato considerato estraneo alle funzioni della Corte di Cassazione. La decisione riafferma che il percorso verso le misure alternative è progressivo e richiede prove tangibili di cambiamento, che devono essere verificate prima attraverso strumenti meno impattanti, come i permessi, prima di poter accedere a benefici più ampi. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della palese inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Per chi aspira a ottenere benefici penitenziari, è essenziale dimostrare un percorso rieducativo coerente e progressivo. Per i difensori, emerge la necessità di redigere ricorsi specifici, che attacchino la struttura logica della motivazione del provvedimento impugnato, evitando argomentazioni generiche o l’introduzione di elementi fattuali non pertinenti al giudizio di legittimità. Il principio di gradualità si conferma come un criterio guida per i giudici della sorveglianza, a garanzia di un percorso di reinserimento che sia ponderato e fondato su elementi concreti di valutazione del condannato.
Perché il ricorso per ottenere i benefici penitenziari è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la genericità dei motivi, in quanto il ricorrente non ha spiegato come i presunti errori del Tribunale avessero viziato la motivazione, e la violazione dei limiti del giudizio di Cassazione, avendo richiesto una nuova valutazione del merito basata anche su elementi sopravvenuti.
Cosa si intende per “principio di gradualità” nell’ammissione ai benefici penitenziari?
È il principio secondo cui il Tribunale di Sorveglianza, prima di concedere misure alternative importanti, può legittimamente richiedere che il detenuto completi un ulteriore periodo di osservazione e sperimenti con successo benefici più limitati (come i permessi premio), al fine di testare la sua affidabilità e attitudine a rispettare le regole.
Può un detenuto presentare in Cassazione fatti nuovi, come la fruizione di permessi premio successivi alla decisione impugnata?
No, non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, che valuta la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base degli atti presenti in quel momento. Non può prendere in considerazione elementi di fatto nuovi o successivi alla decisione stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo è generico limitandosi il ricorrente ad evidenziare due errori in cui sarebbe incappato il Tribunale nella valutazione dell’istanza, precisamente relativi all’epoca di inizio della carcerazione e alla pendenza di un procedimento penale invero già divenuto definitivo, senza prospettare le conseguenze che essi hanno determinato sulla tenuta logica della motivazione, che risulta incentrata sulle modalità esecutive dei reati in esecuzione, sull’esito del periodo di osservazione infra muraria e sulla mancata sperimentazione all’esterno con il godimento di permessi premio, elementi considerati nel loro complesso negativamente nell’ambito della progressività della somministrazione dei benefici penitenziari.
1.2. Il secondo motivo, oltre a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito per di più sulla base di elementi di valutazione sopravvenuti, come la fruizione di permessi premio in epoca successiva alla decisione, non si confronta adeguatamente con il consolidato principio della gradualità nell’ammissione ai benefici penitenziari in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione,, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01).
1.3. per completezza, va evidenziato che nelle more il ricorrente, come risulta dal certificato NUMERO_DOCUMENTO, è stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.