Benefici Penitenziari: La Gradualità è Legittima, Ricorso Inammissibile
L’accesso ai benefici penitenziari rappresenta un punto cruciale nel percorso di reinserimento sociale di un condannato. Un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10522/2024) ribadisce un principio fondamentale in materia: la gradualità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego della detenzione domiciliare, confermando che i giudici di sorveglianza possono legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere una misura alternativa.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un detenuto avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva respinto la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava presunti difetti di logicità nella motivazione del provvedimento, sostenendo che vi fossero elementi favorevoli alla sua persona che avrebbero dovuto condurre a una decisione positiva. A suo avviso, per la concessione del beneficio sarebbe stata sufficiente la probabilità del ravvedimento e non la sua certezza.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione dei benefici penitenziari
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e riafferma la validità del criterio di progressività nell’accesso ai benefici penitenziari. I giudici hanno chiarito che le censure del ricorrente non evidenziavano reali vizi di illogicità della motivazione, ma si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si articola su tre punti principali.
In primo luogo, viene ribadito che il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sui principi di progressività e gradualità. Citando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 22443/2019), la Corte ricorda che il Tribunale di Sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione. Questo tempo aggiuntivo serve a verificare in modo più approfondito l’attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni e a proseguire nel percorso rieducativo.
In secondo luogo, le argomentazioni del ricorrente, che evidenziavano elementi a suo favore, sono state qualificate come censure sul merito. Egli non ha dimostrato un’intrinseca illogicità nel ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, ma ha semplicemente offerto una diversa interpretazione dei fatti. Questo tipo di doglianza non è ammissibile davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove.
Infine, la Corte ha giudicato non pertinente l’argomento secondo cui sarebbe sufficiente la probabilità del ravvedimento. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, non aveva chiesto la ‘certezza’ del ravvedimento, ma aveva motivato la necessità di un prolungamento dell’osservazione per ‘saggiare l’affidabilità esterna del condannato’ e ‘verificare la solidità della scelta collaborativa’. Si tratta di una valutazione prudenziale e discrezionale, pienamente legittima, finalizzata a una più sicura valutazione della personalità del condannato prima di concedere un beneficio che comporta una significativa attenuazione del regime detentivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale consolidato: la concessione dei benefici penitenziari non è un automatismo, ma il risultato di un percorso graduale e attentamente monitorato. Il Tribunale di Sorveglianza gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la maturità e l’affidabilità del condannato, potendo decidere di posticipare la concessione di una misura alternativa per approfondire l’osservazione. Questo provvedimento ricorda inoltre l’importanza di strutturare correttamente i ricorsi per cassazione, che devono concentrarsi su vizi di legittimità e non tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Può un Tribunale di Sorveglianza negare un beneficio penitenziario anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare più a fondo l’attitudine del soggetto, in base al principio di gradualità che governa la concessione dei benefici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano reali vizi di logicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
È necessaria la certezza del ravvedimento per ottenere un beneficio penitenziario?
No, la Corte ha chiarito che il Tribunale di Sorveglianza non ha preteso la certezza del ravvedimento. La richiesta di prolungare l’osservazione era finalizzata a ‘saggiare l’affidabilità esterna’ e ‘verificare la solidità della scelta collaborativa’, una valutazione prudenziale e legittima che non equivale a richiedere una certezza assoluta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso deduce asseriti difetti di logicità della motivazione del provvedime di diniego del beneficio della detenzione domiciliare che non emergono dalla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il criterio di gradualità nella concessione dei benefic penitenziari, affermato dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il sistema di accesso ai bene penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/201 Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitud soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), e che la censura svolta nel primo motivo che evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero potuto fondare l’accogliment dell’istanza censura il merito della decisione del Tribunale ma non evidenzia elementi di illogi della motivazione, mentre la censura contenuta nel secondo motivo, che sostiene sia necessario per il provvedimento invocato, la probabilità del ravvedimento, e non anche il sicur ravvedimento, non è conferente con la motivazione dell’ordinanza impugnata che ritiene necessario un prolungamento dell’osservazione per “saggiare l’affidabilità esterna del condannato” e per “verificare la solidità della scelta collaborativa”, che non equivalgon chiedere la certezza del ravvedimento oggetto dell’argomento speso in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.