Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE, il DATA_NASCITA attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento in esecuzione pena difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza in data 23.01.2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà, rigettandola altresì nel merito; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in epigrafe era stata dichiarata inammissibile – e comunque rigettata nel merito – la richiesta rivolta ai fini dell’ottenimento semilibertà, sul rilievo che COGNOME (condannato anche per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. p art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 legge n. 203 del 1991, il cui fine pena è fissat 23.06.2025) avrebbe la possibilità di lavorare, con orario di otto ore pro die, dal lunedì al venerdì, quale operaio comune, addetto presso il cantiere in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE, attiva nel settore edile, con sede in RAGIONE_SOCIALE
Nonostante l’assenza di collaborazione, il condannato avrebbe potuto accedere – secondo la difesa – ai benefici penitenziari, alla luce dell’attuale disciplina di cui all’art. 4-bis, commi 1-b/s.1 e 1-bis.1.1. Ord. pen., se ha compiuto attività di “giustizia riparativa” e siano esclusi a collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto criminale di provenienza.
Il Tribunale, investito della richiesta, ha preso in esame i seguenti elementi:
-gravi precedenti penali a carico del condannato, elencati alle pagg. 1 e 2 dell’ordinanza;
-applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di cinque anni, a fare data dal 30.05.2017;
-informativa 30.09.2023 del RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ove si dà atto che COGNOME è noto per avere occupato posizioni di vertice nell’associazione criminale, operante a RAGIONE_SOCIALE Fuorigrotta e che la sua famiglia presenta collegamenti con criminali di alta caratura, quali deceduto NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-informativa 10.01.2022 dei RAGIONE_SOCIALE Marano, come sintetizzata nell’ordinanza del 22.02.2023 del Tribunale di Sorveglianza;
-nota 19.01.2024 dei RAGIONE_SOCIALE;
-parere negativo espresso in data 05.10.2023 dalla Procura Distrettuale Antimafia di RAGIONE_SOCIALE che evidenzia la persistente pericolosità sociale del condannato, l’assenza di prova circa l rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE, il pericolo di ripristino dei legami c sodalizio di appartenenza, l’assenza di attività economiche lecite da parte del condannato e della sua famiglia;
-parere negativo 05.10.2023 della Procura Nazionale Antimafia in ordine alla richiesta di permesso-premio, nel cui ambito viene messo in luce che la fruizione del beneficio potrebbe rafforzare il ruolo di COGNOME nell’associazione criminale, altresì evidenziando l’assenza collaborazione, la mancata allegazione della prova della rescissione dei legami con l’associazione di appartenenza, l’assenza di attività collaborativa per evitare che l’attività criminosa sia po a conseguenze ulteriori, il mancato aiuto al fine di individuare i corresponsabili dei crimini aveva preso parte, l’assenza di notizie circa l’adempimento di obblighi di riparazione pecuniari conseguenti alla condanne ovvero la prova dell’impossibilità di adempiervi ovvero, infine, l prova di una collaborazione impossibile o inesigibile;
-nota 29.11.2023 della Prefettura di Agrigento, ove si richiamano, nei confronti del condannato, la disposta applicazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di RAGIONE_SOCIALE, la confisca dei beni, le numerose indagini a suo carico, i relativi arresti, an con riferimento ad attività di traffico internazionale di stupefacenti, di riciclaggio del den provenienza delittuosa, con reimpiego in imprese societarie operanti nel settore della ristorazione, immobiliare e calcistico;
-relazioni di sintesi 28.09.2023 della Casa Circondariale di Agrigento e quella 28.09.2023 dell’Ufficio Esecuzione penale di RAGIONE_SOCIALE, che hanno messo in evidenza la regolare condotta di COGNOME, lo svolgimento di attività trattamentali scolastiche e culturali, il lavoro art-time come
barbiere, la regolare frequentazione, tramite la fruizione dei colloqui, con la famiglia particolare con uno dei figli, l’atteggiamento riflessivo rispetto al proprio passato e l’accetta della attuale condizione.
Il Tribunale ha infine preso atto delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palerm 16.02.2021 e 22.02.2022, nonché di quella del Magistrato di sorveglianza di Agrigento 12.10.2023, relative ad istanze di semilibertà e di permesso-premio, valutate, rispettivamente, inammissibili e rigettate, sul rilievo dell’insussistenza della collaborazione e della persisten legami con la criminalità organizzata, dell’assenza di attività risarcitoria e riparatoria e pericolosità del condannato, elemento di spicco dell’organizzazione di appartenenza.
Alla luce del quadro tratteggiato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile rigettando, n merito, la richiesta di semilibertà.
Ha premesso che, alla luce delle modifiche apportate all’art. 4-bis per effetto del dl. 10.03.2023, n. 20, conv. dalla legge 05.05.2023, n. 50, l’accesso ai benefici può avvenire anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ex art. 58-ter Ord. pen., subordinandone peraltro la concessione alla sussistenza di prestazioni di tipo riparatorio, ulteriori rispetto al risarcimento del danno in favore delle vittime, nonché all’insussistenza di attuali collegamenti al pericolo del relativo ripristino) con la criminalità organizzata di appartenenza.
Ciò premesso, ha preso atto che, nel caso di specie, difettavano la prestazione di attivit riparatorie in favore delle vittime dei plurimi reati, ovvero, in alternativa, la prestazione di volte ad evitare la protrazione a conseguenze ulteriori dei delitti a lui riferibili, come era e dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia.
È stata sottolineata la perdurante attualità dei legami con il sodalizio criminoso, anche considerazione della sua posizione verticistica nell’associazione, la parentela con il decedut NOME COGNOME, l’assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE, pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza, l’assenza di attività economi lecite da parte della sua famiglia.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione gli elementi derivati dalle note Procura Nazionale e Distrettuale Antimafia, del RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’attuale sussistenza del collegamento con il sodalizio di appartenenza, del legame, anche familiare, con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale, della persistente operatività dell’associazione cui COGNOME è sta organico, soprattutto nell’attività di spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio, gl scontri tra RAGIONE_SOCIALE camorristici operanti nel quartiere di Fuorigrotta.
Ha altresì osservato la mancata allegazione, a soddisfazione dell’onere gravante sul condannato ai sensi dell’art. 4-bis cit., di elementi idonei a fornire prova contraria circa l’attuali di legami con l’organizzazione di appartenenza, onere che si è detto non soddisfatto tanto nel presente procedimento, quanto nell’ambito di quelli svolti davanti al Tribunale di sorveglianza d Palermo e al Magistrato di sorveglianza di Agrigento.
Non è stata ritenuta insussistente la collaborazione (neppure nelle forme di quella impossibile o inesigibile) come prevista ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen., non essendo emersi elementi in tale senso indicativi, nonostante, a fronte della perdurante operatività del cla appartenenza, COGNOME avrebbe potuto fornire alla Autorità giudiziaria informazioni rilevanti spendibili in senso collaborativo.
Anche l’assenza di confessione delle proprie responsabilità nell’ambito dei giudizi di merit è stata dal Tribunale ritenuta indicativa dell’insussistenza di un concreto ravvedimento da part di NOME COGNOME.
Il Tribunale si è altresì soffermato sulla pericolosità del condannato, evincibile dai gra numerosi precedenti penali, dal contesto familiare del medesimo, fortemente inquinato sotto il profilo criminale, dall’esistenza di concreti legami con il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, ove COGNOME operav a livello verticistico, e dei RAGIONE_SOCIALE ad esso collegati, operanti in ampie aree della penisola.
Ha altresì evidenziato che il prospettato esercizio – di cui si dava conto nell’istanza un’attività lavorativa in area di operatività dell’organizzazione di appartenenza, avrebbe re inadeguata qualsiasi prescrizione apposta alla semilibertà, insufficiente ad inibire l’elev pericolosità del condannato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza dell’art. 4-bis, 58-ter legge n. 354 del 1975, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La difesa rappresenta che COGNOME è ininterrottamente detenuto dal 30.01.2009, che il finepena, per effetto della liberazione anticipata concessa nei suoi confronti, è fissato al 09.05.202 che ha tenuto una corretta condotta in corso di restrizione, in piena conformità alla final rieducativa della pena, tanto da avere ottenuto, per ciascun semestre di detenzione, la liberazione anticipata richiesta.
Evidenzia che i legami familiari, indubbiamente caratterizzati da alto tasso di criminali non possono essere considerati motivo ostativo, trattandosi di dato indefettibile e che, pe contro, deve essere, a tale fine, valorizzato il mutamento registrato nella condotta d condannato.
Secondo il ricorrente, una parte della famiglia (figli, moglie, sorella e fratelli) risul peraltro scevra da coinvolgimenti criminali e contesti devianti e improntata ad un vivere lecito civile.
Dalle premesse considerazioni il ricorrente argomenta l’assenza di attuale coinvolgimento da parte di NOME con la criminalità, sottolineando che il medesimo, in ambiente lecito e lontan dal contesto criminale in cui erano avvenuti i fatti, avrebbe la possibilità di svolgere il come operaio edile, così rafforzando il percorso rieducativo in atto.
Lamenta che, nonostante gli esposti elementi e la corretta condotta del detenuto, il cui fin pena è di prossima scadenza e nonostante il nuovo art 4-bis, comma 1-bis 1.1., Ord. pen. – che prevede la possibilità che siano disposte prescrizioni volte ad impedire il ripristino collegamenti tra il condannato e la criminalità – il Tribunale abbia dichiarato inammissib l’istanza, rigettandola anche nel merito.
A seguito della novella dell’art. 4-bis cit., è possibile accedere ai benefici penitenziari anche per i reati cd. ostativi “di prima fascia”, pure laddove non sia stata svolta la collaborazion ex art. 58-ter I. n. 354 del 1975, a patto che vengano realizzate alcune attività.
La sussistenza di prestazioni riparatorie era stata esclusa dal Tribunale sulla base dell risultanze delle note della Procura Distrettuale e Nazionale Antimafia, entrambe datate 05.10.2023, ove erano altresì stati evidenziati i legami parentali di NOME, ineliminabili, com perdurante attività criminale del RAGIONE_SOCIALE, anch’essa non dipendente da condotte di NOME.
Il pericolo di ripristino di collegamenti con l’organizzazione dovrebbe essere invece valutat alla luce del comportamento intramurario tenuto dal condannato, posto che il novellato art. 4bis, laddove prevede l’accesso ai benefici penitenziari anche ai non collaboranti, pone, quale elemento preminente, una condotta dimostrativa dell’effettivo cambio di rotta rispetto al passato criminale, in relazione al quale non sarebbe dirimente la gravità dei precedenti, erroneamente valorizzata dal Tribunale.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della lettura del nuovo art. 4-bis cit., tale da renderlo inoperante, come altresì si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale e ai fini del mancata collaborazione di COGNOME, della durata della detenzione, iniziata nel 2009, che avrebbe dovuto assumere valenza ai fini della verifica della mancanza di collegamenti (ovvero dell’assenza del pericolo di ripristino) rispetto alla criminalità di appartenenza.
Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, ove, anche con riferimento ai coimputati, i procedimenti erano stati tutti definiti irrevocabilmente, si verserebbe in ipotesi assimilabi quella dell’impossibilità ovvero dell’inesigibilità della collaborazione per cui, anche sott profilo, l’ordinanza sarebbe censurabile.
La difesa, richiamando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 07.02.2023 emesso nei confronti di NOME COGNOME, sostiene che il contributo collaborativo ai fini dell’art. 4-bis cit. deve limitarsi ai comportamenti di collaborazione inerenti al delitto pe cui è esecuzione, non potendosi intendere riferito a contributi relativi alla ricostruzione di di e più ampie vicende processuali.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale di sorveglianza di Palermo ad avere esteso il tema del decidere ad altre vicende processuali, come sarebbe parimenti inconferente il richiamo a indagini (tra cui la cd. “operazione RAGIONE_SOCIALE“) in relazione alle quali COGNOME era stato assolto e tut riportate nella nota della Prefettura di Agrigento.
Il Tribunale avrebbe, per contro, sottovalutato le risultanze di cui alla nota Casa circondaria di Agrigento e di quella dell’Ufficio esecuzione penale esterna, in cui si dava conto della regol
condotta detentiva del condannato e della corretta partecipazione alle attività rieducative, d resto comprovato dalla concessione della liberazione anticipata.
Il ricorrente adduce, infine, l’impossibilità concreta di provvedere alla condotta riparato non essendo individuabile alcuna vittima dei reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 19 aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, né di quello di cui all’art. 416-bis cod.
Conclude, domandando l’annullamento dell’ordinanza con le conseguenze previste dalla legge.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME risulta in parte infondato, in p inammissibile, nella misura in cui sollecita ad una rivalutazione nel merito dell’oggetto giudizio che esorbita dal perimetro di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
1.2. Deve essere premesso che il giudice, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso a misure alternative richieste dal condannato per reati ostativi “di prima fascia” alla luce d nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione di mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza di nuova introduzione, deve esercitare il potere valutativo di merito in caso di mancata collaborazione processuale.
Tale situazione non costituisce infatti un dato rigidamente preclusivo all’accesso ai benefi penitenziari, restando nell’ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare l presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici di nuova introduzione – stringenti cumulativi – che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducat del ricorrente e l’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizza con il contesto mafioso (cfr. Sez. 1, n. 14678 del 23/02/2024, Mesiano, non mass.).
Fatte tali premesse, deve osservarsi che il Tribunale, dopo avere rammentato le condanne subìte da COGNOME – quale partecipante, quale fornitore abituale di cocaina, di associazion finalizzata al traffico di stupefacenti, quale dirigente del RAGIONE_SOCIALE mafioso-RAGIONE_SOCIALE operant RAGIONE_SOCIALE Fuorigrotta ne traffico di stupefacenti e nelle connesse attività di reimpiego – ha oper nel rispetto del dato normativo e della lettura giurisprudenziale del medesimo.
La valutazione operata è stata rapportata al principio secondo il quale “In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia”, per effetto delle modifiche apportate all’art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 202 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce dell mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’apènza
di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafi mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.” (Sez.1, n. del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921-01).
Con motivazione congrua e logica, priva di contraddizioni e aderente alle risultanze in atti il Tribunale ha messo in luce come, in disparte la mancata collaborazione, le risultanze riportat dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia, che sottolineavano l’assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalit organizzata, abbiano evidenziato la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE ed il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza.
È stato altresì posto l’accento sull’attuale sussistenza del collegamento con il predet sodalizio, alla luce della posizione apicale di COGNOMECOGNOME del legame, anche familiare, con il c COGNOMECOGNOME dell’assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale e della persistent operatività dell’associazione cui COGNOME era organico, con particolare riferimento all’attivit spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio.
Come è stata parimenti evidenziata la presenza di rischi, insiti nella scelta di avalla ammettendolo alla semilibertà – come operaio edile alle dipendenze di un’impresa avente sede in RAGIONE_SOCIALE – il ritorno del condannato in un’area compresa nel territorio ove si muove l’atti criminale organizzata, attualmente caratterizzato da scontri tra RAGIONE_SOCIALE, ciò che determinerebbe i probabile ripristino dei legami interrotti dalla carcerazione e di recidiva, tenuto conto biografia criminale del medesimo, tale da rendere a tale fine inadeguate le prescrizioni dell semilibertà.
Cade in errore il ricorrente, anche laddove sostiene che il Tribunale abbia trascurato le not positive della Casa circondariale di Agrigento e dell’Ufficio esecuzione penale esterna di RAGIONE_SOCIALE dalle quali emerge la corretta partecipazione del condannato al percorso trattamentale e del relativo riconoscimento della liberazione anticipata.
Invero, l’ordinanza ha dato specifico conto della regolare condotta detentiva del condannato ma ha ritenuto insuperabile, siccome non dirimente, tale aspetto.
Circa i compromettenti legami familiari, il Tribunale non ne ha ravvisato la rilevanz limitandosi a menzionarli, avendo invece valorizzato la sussistenza del perdurante collegamento con l’organizzazione criminale, alla stregua del principio giurisprudenziale che recita: “…l’asse di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti del condannato con la criminal organizzata deve provarsi positivamente sulla base dell’acquisizione di elementi concretamente idonei a escludere l’attualità di tali collegamenti” (Sez. 1, n. 20503 del 2020, in motivazione
Come ampiamente e logicamente motivato nell’ordinanza impugnata, residua, in capo al condannato – che non abbia allegato favorevoli elementi in tale senso – il perdurante collegamento con il contesto criminale associativo, nel quale si distingue per attivismo proprio RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME in relazione al quale il Tribunale ha rilevato l’assenza di comportamenti dissociativi del condannato.
Cf,
Il Tribunale ha parimenti e logicamente argomentato (pag. 5) l’assenza di collaborazione, da parte di COGNOME, con l’Autorità, nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 58-ter Ord. pen., non essendo stata allegata alcuna indicazione circa l’impossibilità o l’inesigibilità d collaborazione, anche alla luce della perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
È stato correttamente escluso dal Tribunale il rilievo, invero non decisivo, circa l’avvenut riconoscimento della liberazione anticipata, indice della corretta (e riconosciuta) condot detentiva del condannato ma la cui osservanza non è dirimente, alla luce della necessaria valutazione degli altri indici richiesti dall’art. 58-ter Ord. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 05/06/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presid