Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSERVA NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s4At-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di anni ventiquattro di reclusione di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 17 giugno 2011, definitiva 11 13 marzo 2012, in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi dell’art. 630 cod. pen., commesso il 2 marzo 2006.
La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 cod. pen. e 25 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, le modifiche introdotte dall’art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) all’art. 4-bis, comma 1-bis.1, Ord. pen. non potevano essere applicate nel caso di specie, in quanto determinanti una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale.
Nel ricorso, quindi, si evidenzia che l’applicazione retroattiva di tale norma sarebbe incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso, avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva allegato i requisiti di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis.1, Ord. pen.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che la condannata era impossibilitata a provvedere all’adempimento delle obbligazioni e degli obblighi di riparazione pecuniaria, posto che da anni era ristretta in carcere; che la stessa non poteva avere alcun collegamento attuale con il contesto in cui il reato era stato commesso, posto che la stessa da anni era ristretta in carcere e che tale contesto non sussisteva neanche quando il reato era stato posto in essere; che la stessa aveva manifestato una revisione critica, avendo sostenuto di non aver avuto consapevolezza delle intenzioni che aveva avuto il convivente; che, per il tipo di reato, era molto difficile che la condannata potesse effettuare una riparazione o un riavvicinamento alle parti offese.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera generica e apodittica affermato che l’interessata non aveva adempiuto agli oneri di allegazione probatori previsti dal legislatore, senza indicare quali effettivamente fossero le allegazioni mancanti e senza considerare il grado di rieducazione raggiunto dalla detenuta, la quale aveva usufruito di permessi premio ed era stata già ammessa alla semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che la disciplina di cui all’art. 4-bis Ord. pen. ha subito un’importante modifica in forza del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha introdotto una distinzione netta tra il detenuto che ha deciso di collaborare con la giustizia e il detenuto che, invece, ha deciso di non collaborare.
In tale ultimo caso, il legislatore ha previsto che, nel caso in cui un soggetto sia stato condanNOME in ordine a un c.d. reato di seconda fascia (tra i quali, è incluso anche quello di sequestro di persona a scopo di estorsione), ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1, Ord. pen., i benefici penitenziari possono essere concessi purché il detenuto condanNOME dimostri «l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, 41, caso di specie, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285203).
La ricorrente, quindi, non si confronta con il provvedimento impugNOME, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era stato assolto l’onere di allegazione dei sopra indicati requisiti.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni richieste dall’art. 4-bis O d pen. (nella sua nuova formulazione) per poter accedere all’istituto richiesto, il giudice di merito, con motivazione ineccepibile, ha coerentemente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/02/2024