Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché, in parte si risolve, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge e di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito mentre nel resto è manifestamente infondato. I
1.1. Alla luce delle modifiche apportate alla disciplina prevista dall’art. 4-bis Ord. pen. dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari e le misure alternative possono essere concessi ai detenuti per reati ostativi di “prima fascia” anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: i) dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento; li) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, a partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto del circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziat dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitone che in quelle della giustizia riparativa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell’acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale de detenuto; iii) alla sua posizione all’interno dell’associazione; iv) alle eventual nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione;.
rilevato che il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51 comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove à stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell’Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddil:uali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate.
In definitiva, che il principale portato della nuova disciplina si rinviene nell trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna
1.2. Il Tribunale di sorveglianza, in piena sintonia con le nuove disposizioni come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921 – 01; Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285203 – 01), ha, da un canto, dato conto del vissuto criminale del condannato, dell’attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l’ambiente criminale di appartenenza e il pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino; dall’altro ha spiegato, con argomenti ineccepibili, come, nel caso in esame, difettano i requisiti che condizionano il rilascio delle invocate misure alternativa. Al riguardo ha spiegato che non solo non sussistono gli estremi della collaborazione inesigibile di cui all’art. 58-ter Ord. pen e della minima partecipazione (pagg. 5 e 6), alla luce dell’accertamento della sentenza cognizione, ma che, in ogni caso, il condannato non aveva dato dimostrazione né dell’adempimento dlele obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna né dell’assoluta impossibilità di adempimento di tali obblighi e non aveva allegato elementi – specifici ed ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di appartenenza – che consentivano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto in cui era stato commesso il reato o il pericolo di ripristino di tali collegamenti . H aggiunto che dalle relazioni in atti e dalle sentenze prodotte non può nemmeno desumersi una piena revisione critica
1.3. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l’accoglimento della richiesta di misure alternative, che – va ribadito – è stata disattesa nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.